Art. 12Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 12, commi 1 e 2, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 12, commi 1 e 2

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 aprile 1967 al 9 dicembre 2000. Leggi il testo vigente →

Il Consiglio comunale, nella prima seduta, successiva alla elezione del sindaco e della Giunta municipale, elegge, nel proprio seno, la Commissione elettorale comunale. La Commissione rimane in carica fino all'insediamento di quella eletta dal nuovo Consiglio. La Commissione e' composta dal sindaco e da quattro componenti effettivi e quattro supplenti nei Comuni al cui Consiglio sono assegnati fino a 20 consiglieri, di sei componenti effettivi e sei supplenti in quelli al cui Consiglio sono assegnati da 30 a 50 consiglieri, di otto componenti effettivi ed otto supplenti negli altri Comuni.

Testo vigente dal 28 aprile 1967 al 9 dicembre 2000 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-20;223~art12 · fonte su Normattiva