Art. 12 — Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 12, commi 1 e 2, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 12, commi 1 e 2
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 dicembre 2000 al 31 dicembre 2005. Leggi il testo vigente →
Il Consiglio comunale, ((nei comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti,)) nella prima seduta, successiva alla elezione del sindaco e della Giunta municipale, elegge, nel proprio seno, la Commissione elettorale comunale. La Commissione rimane in carica fino all'insediamento di quella eletta dal nuovo Consiglio. ((12)) ((La Commissione e' composta dal sindaco e da sei componenti effettivi e sei supplenti nei comuni cui sono assegnati fino a 50 consiglieri, ovvero da otto componenti effettivi ed otto supplenti nei comuni cui sono assegnati piu' di 50 consiglieri)). ((12))
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 24 novembre 2000, n.340
11con decorrenza dal 1 gennaio 2002
La L. 24 novembre 2000, n.340 ha disposto (con l'art. 26, comma 14) che le modifiche apportate dall'art. 26 della presente legge hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.
Testo vigente dal 9 dicembre 2000 al 31 dicembre 2005 · versione 14 su Normattiva