Art. 21
[2]In ogni comune capoluogo di circondario giudiziario, dopo l'insediamento del consiglio provinciale, e' costituita, con decreto del presidente della corte di appello, una commissione elettorale circondariale presieduta ((dal prefetto o da un suo delegato)), e composta da quattro componenti effettivi e da quattro componenti supplenti, di cui uno effettivo ed uno supplente designati dal prefetto, e tre effettivi e tre supplenti designati dal consiglio provinciale. La Commissione rimane in carica sino all'insediamento della nuova Commissione.
Testo vigente dal 21 marzo 1998, tuttora in vigore · versione 11 su Normattiva