Art. 21

[1](Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 18, commi 1, primo periodo, 3 e 4, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 16, commi 1 e 2)

[2]In ogni comune capoluogo di circondario giudiziario, dopo l'insediamento del consiglio provinciale, e' costituita, con decreto del presidente della corte di appello, una commissione elettorale circondariale presieduta ((dal prefetto o da un suo delegato)), e composta da quattro componenti effettivi e da quattro componenti supplenti, di cui uno effettivo ed uno supplente designati dal prefetto, e tre effettivi e tre supplenti designati dal consiglio provinciale. La Commissione rimane in carica sino all'insediamento della nuova Commissione.

Testo vigente dal 21 marzo 1998, tuttora in vigore · versione 11 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-20;223~art21 · fonte su Normattiva