Art. 4Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 3, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 3

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Sono iscritti d'ufficio nelle liste elettorali i cittadini che, possedendo i requisiti per essere elettori e non essendo incorsi nella perdita definitiva o temporanea del diritto elettorale attivo, sono compresi nel registro della popolazione stabile del Comune.

Testo vigente dal 28 aprile 1967 al 6 febbraio 1992 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-20;223~art4 · fonte su Normattiva