Art. 4 — Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 3, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 3
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Sono iscritti d'ufficio nelle liste elettorali i cittadini che, possedendo i requisiti per essere elettori e non essendo incorsi nella perdita definitiva o temporanea del diritto elettorale attivo, sono compresi nel registro della popolazione stabile del Comune.
Testo vigente dal 28 aprile 1967 al 6 febbraio 1992 · versione 0 su Normattiva