Art. 5 — Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 4, comma 1 e 2, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 4, commi 1 e 2
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 aprile 1967 al 9 dicembre 2000. Leggi il testo vigente →
Le liste elettorali, distinte per uomini e donne, sono compilate in ordine alfabetico in doppio esemplare, e indicano per ogni iscritto:
- a)il cognome e nome e, per le donne coniugate o vedove, anche il cognome del marito;
- b)il luogo e la data di nascita;
- c)il numero, la parte e la serie dell'atto di nascita;
- d)il titolo di studio;
- e)la professione o il mestiere;
- f)l'abitazione. Esse debbono essere autenticate, mediante sottoscrizione, dal presidente della Commissione elettorale comunale e dal segretario.
Testo vigente dal 28 aprile 1967 al 9 dicembre 2000 · versione 0 su Normattiva