Art. 5Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 4, comma 1 e 2, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 4, commi 1 e 2

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Le liste elettorali, distinte per uomini e donne, sono compilate in ordine alfabetico in doppio esemplare, e indicano per ogni iscritto:

  • a)il cognome e nome e, per le donne coniugate o vedove, anche il cognome del marito;
  • b)il luogo e la data di nascita;
  • c)il numero, la parte e la serie dell'atto di nascita;
  • d)il titolo di studio;
  • e)la professione o il mestiere;
  • f)l'abitazione. Esse debbono essere autenticate, mediante sottoscrizione, dal presidente della Commissione elettorale comunale e dal segretario.

Testo vigente dal 28 aprile 1967 al 9 dicembre 2000 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-20;223~art5 · fonte su Normattiva