Art. 5Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 4, comma 1 e 2, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 4, commi 1 e 2

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Le liste elettorali, distinte per uomini e donne, sono compilate in ordine alfabetico in doppio esemplare, e indicano per ogni iscritto:

  • a)il cognome e nome e, per le donne coniugate o vedove, anche il cognome del marito;
  • b)il luogo e la data di nascita;
  • c)il numero, la parte e la serie dell'atto di nascita;
  • d)il titolo di studio;
  • e)la professione o il mestiere;
  • f)l'abitazione. ((Esse debbono essere autenticate, mediante sottoscrizione, dall'Ufficiale elettorale. Nel caso in cui l'Ufficiale elettorale e' la Commissione elettorale comunale le liste elettorali devono essere autenticate, mediante sottoscrizione, dal presidente della medesima Commissione e dal segretario)). 12
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 24 novembre 2000, n.340

12

con decorrenza dal 1 gennaio 2002

La L. 24 novembre 2000, n.340 ha disposto (con l'art. 26, comma 14) che le modifiche apportate dall'art. 26 della presente legge hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Testo vigente dal 9 dicembre 2000 al 1 gennaio 2004 · versione 14 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-20;223~art5 · fonte su Normattiva