Art. 57Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 47, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 32, comma 10

Chiunque, con qualsiasi mezzo atto ad ingannare o sorprendere l'altrui buona fede, ottiene indebitamente per se' o per altri che sia effettuata un'iscrizione o non sia effettuata una cancellazione negli elenchi e nelle liste elettorali o che sia effettuata la cancellazione d'uno o piu' cittadini, e' punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa da lire 1.000 a lire 10.000. Tali pene sono aumentate di un sesto se il colpevole sia componente di una Commissione elettorale comunale o mandamentale.

Testo vigente dal 28 aprile 1967, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-20;223~art57 · fonte su Normattiva