Art. 7 — Legge 22 gennaio 196, n. 1, art. 1
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L'aggiornamento delle liste elettorali si effettua a mezzo di due revisioni semestrali, secondo le modalita' e nei termini previsti dal presente titolo, con l'iscrizione di coloro che hanno compiuto o compiano il 21° anno di eta', rispettivamente, dal 1 gennaio al 30 giugno e dal 1 luglio al 31 dicembre di ciascun anno e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 4. Le variazioni apportate alle liste elettorali hanno effetto, rispettivamente, il 1 gennaio ed il 1 luglio di ogni anno.
Testo vigente dal 28 aprile 1967 al 26 marzo 1970 · versione 0 su Normattiva