Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento nel giudizio incidentale - Soggetto non titolare di un interesse qualificato, direttamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio - Difetto di legittimazione - Inammissibilità dell'intervento.
È dichiarato inammissibile l'intervento dell'Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione (ASGI) nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998, disciplinante il respingimento c.d. differito, con accompagnamento coattivo alla frontiera, disposto dal questore nei confronti dello straniero. L'interveniente - che non è parte del giudizio a quo - non è titolare di un interesse qualificato, inerente in modo diretto al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, in quanto non vanta una posizione giuridica individuale suscettibile di essere pregiudicata immediatamente e irrimediabilmente dall'esito del giudizio incidentale. Per costante giurisprudenza, possono intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale le sole parti del giudizio principale e i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura. ( Precedenti citati: ordinanza n. 227 del 2016 ) .
Straniero - Respingimento differito, con accompagnamento coattivo alla frontiera, disposto dal questore - Disciplina - Denunciata violazione delle riserve di legge e di giurisdizione in materia di libertà personale, della necessità di convalida giudiziaria dei provvedimenti restrittivi adottati dall'autorità di pubblica sicurezza, e dei vincoli internazionali ed europei concernenti la condizione giuridica dello straniero - Inapplicabilità nel giudizio a quo della norma censurata - Difetto di rilevanza - Inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Palermo in riferimento agli artt. 10, secondo comma, 13, secondo e terzo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 4, par. 4, della direttiva 2008/115/CE - dell'art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998, disciplinante il respingimento c.d. differito, con accompagnamento coattivo alla frontiera, disposto dal questore nei confronti dello straniero. Al momento dell'ordinanza di rimessione, la disposizione censurata non poteva più avere applicazione nella forma - restrittiva della libertà personale - dell'accompagnamento coattivo alla frontiera, in quanto l'efficacia coercitiva dell'atto di respingimento impugnato nel giudizio a quo era venuta meno per effetto dell'ordine di lasciare il territorio dello Stato entro sette giorni, emesso dal questore, in base all'art. 14, comma 5-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, nei confronti dello straniero ricorrente. L'ordine di lasciare il territorio dello Stato è infatti alternativo all'accompagnamento coattivo, nel senso che non si affianca ad esso né lo sospende solo temporaneamente, ma lo supera e lo sostituisce, sicché l'autorità di polizia non può, dopo la scadenza del termine per l'allontanamento volontario e senza alcun ulteriore controllo dell'autorità giudiziaria, eseguire l'ordine di accompagnamento coattivo, che, per la sua natura di atto urgente, deve essere eseguito con immediatezza.
Straniero - Respingimento differito, con accompagnamento coattivo alla frontiera, disposto dal questore - Modalità esecutiva restrittiva della libertà personale - Necessità di disciplinarne il suo regime giuridico in conformità all'art. 13, terzo comma, Cost. (relativo alla convalida giudiziaria dei provvedimenti restrittivi adottati dall'autorità di pubblica sicurezza) - Monito al legislatore a intervenire.
È necessario che il legislatore intervenga sul regime giuridico del respingimento differito con accompagnamento alla frontiera, di cui all'art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998, atteso che tale modalità esecutiva restringe la libertà personale e richiede di conseguenza di essere disciplinata in conformità all'art. 13, terzo comma, Cost. ( Precedenti citati: sentenze n. 222 del 2004 e n. 105 del 2001, sulla necessità di convalida giudiziaria dei provvedimenti amministrativi restrittivi della libertà personale ) .