Art. 13-bis
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Se il ricorso di cui all'articolo 13 e' tempestivamente proposto, ((il giudice di pace)) fissa l'udienza in camera di consiglio con decreto, steso in calce al ricorso. Il ricorso presentato fuori dei termini e' inammissibile. Il ricorso con in calce il provvedimento del giudice e' notificato, a cura della cancelleria, all'autorita' che ha emesso il provvedimento. L'autorita' che ha emesso il decreto di espulsione puo' stare in giudizio personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati. La stessa facolta' puo' essere esercitata nel procedimento di cui all'articolo 14, comma 4. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta. La decisione non e' reclamabile, ma e' impugnabile per Cassazione.
Testo vigente dal 14 novembre 2004 al 6 ottobre 2011 · versione 13 su Normattiva