Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Straniero – In genere – Espulsione alternativa alla detenzione – Condizioni – Straniero irregolare, identificato, in stato di detenzione, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni, salvo che sia stato condannato per particolari delitti – Possibilità che, ricorrendo i presupposti di legge, il magistrato di sorveglianza, in assenza del consenso dell’interessato, «possa disporre» detta misura – Omessa previsione – Denunciata irragionevolezza intrinseca e violazione del principio di eguaglianza – Difetto di motivazione – Inammissibilità della questione. (Classif. 245001).
È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Palermo in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 16, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998 nella parte in cui non prevede che il magistrato di sorveglianza «possa disporre» – in assenza del consenso dell’interessato – l’espulsione dello straniero, identificato, detenuto, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni, che non sia condannato per particolari delitti e che si trovi in condizione di irregolarità del soggiorno. Il rimettente omette qualsivoglia apparato motivazionale, accennando ad alcune linee argomentative implicitamente riconducibili a profili di irragionevolezza intrinseca o di violazione del principio di eguaglianza ma tali profili non sono sorretti da alcuna motivazione.
sentenza 73/2025massima n. 46798 Straniero - In genere - Espulsione alternativa alla detenzione - Condizioni - Straniero irregolare, identificato, in stato di detenzione, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni, salvo che sia stato condannato per particolari delitti - Possibilità che, ricorrendo i presupposti di legge, il magistrato di sorveglianza, in assenza del consenso dell'interessato, «possa disporre» detta misura - Omessa previsione - Presunto automatismo che priverebbe il magistrato di sorveglianza del potere di bilanciamento tra la prosecuzione del trattamento e la finalità di riduzione del sovraffollamento carcerario - Denunciata violazione del principio del finalismo rieducativo della pena - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 245001).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Palermo in riferimento all’art. 27, terzo comma, Cost., dell’art. 16, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998 nella parte in cui non prevede che il magistrato di sorveglianza «possa disporre» – in assenza del consenso dell’interessato – l’espulsione dello straniero, identificato, detenuto, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni, non sia condannato per particolari delitti e si trovi in condizione di irregolarità del soggiorno. Il provvedimento di espulsione alternativa alla detenzione non è equiparabile alle misure alternative alla detenzione previste dall’ordinamento penitenziario in quanto ha natura ibrida, poiché comporta la sospensione della pena, e deve perciò essere disposto dal magistrato di sorveglianza, e anticipa l’espulsione amministrativa per irregolarità del soggiorno, che in ogni caso colpirebbe l’interessato al termine dell’esecuzione della pena, determinando una temporanea astensione dello Stato dalla potestà punitiva in corrispondenza dell’allontanamento dello straniero dal territorio nazionale, con finalità deflattiva della popolazione carceraria. La censurata disciplina non introduce alcun automatismo espulsivo, atteso che il magistrato di sorveglianza è tenuto a effettuare un bilanciamento in ordine agli effetti dell’eventuale espulsione sulle condizioni personali e familiari della persona interessata ai sensi dell’art. 19 t.u. immigrazione; bilanciamento, peraltro, rafforzato rispetto a quello posto in essere dall’autorità amministrativa, perché affidato direttamente all’autorità giurisdizionale e destinato a operare nel rispetto del contraddittorio processuale, ancorché differito.
sentenza 73/2025massima n. 46799 Straniero - In genere - Espulsione a titolo di sanzione alternativa alla detenzione - Straniero per cui sia pendente altro procedimento penale e verso cui non sia stato ancora emesso il provvedimento che dispone il giudizio - Conseguente sentenza di non luogo a procedere, quale conseguenza dell'intervenuto allontanamento dell'imputato dal territorio italiano, come previsto per l'espulsione amministrativa - Omessa previsione - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 245001).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal GUP del Tribunale di Pesaro in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 16, comma 7, del d.lgs. n. 286 del 1998, concernente le modalità di esecuzione dell’espulsione alternativa alla detenzione, nella parte in cui non prevede che, ove sia pendente altro procedimento penale a carico dello straniero espulso e non sia stato ancora emesso il provvedimento che dispone il giudizio, il giudice penale emetta sentenza di non luogo a procedere, quale conseguenza dell’intervenuto allontanamento dell’imputato dal territorio italiano. È, infatti, giustificata la scelta del legislatore che ha deciso di limitare l’ambito di applicazione della condizione atipica di improcedibilità, di cui all’art. 13, comma 3-quater, t.u. immigrazione, ai soli casi in cui lo straniero irregolare sia stato allontanato dal territorio italiano a seguito dell’espulsione amministrativa ordinaria disposta ai sensi dell’art. 13, comma 2, del medesimo t. u., senza estenderla all’ipotesi in cui egli sia stato allontanato a seguito dell’espulsione alternativa alla detenzione. Pur essendo accomunati dalla medesima natura amministrativa, i due istituti espulsivi non sono completamente sovrapponibili, presentando rilevanti aspetti di diversità, che riguardano in particolare tre profili: i) quanto agli effetti, perché l’espulsione alternativa alla detenzione comporta anche la sospensione dell’esecuzione della pena detentiva in carcere e, per questo motivo, deve essere adottata dal magistrato di sorveglianza e non dal prefetto; ii) quanto ai destinatari, perché l’espulsione alternativa alla detenzione opera solo per gli stranieri ristretti in carcere per l’espiazione di una pena, all’esito di una sentenza definitiva di condanna, anche residua, non superiore a due anni; iii) quanto al perimetro applicativo della condizione di improcedibilità prevista dall’art. 13, comma 3-quater, t.u. immigrazione, poiché la sentenza di non luogo a procedere, ivi disciplinata, si pone quale segmento conclusivo del procedimento penale eventualmente pendente per il medesimo fatto in relazione al quale sia stata disposta ed eseguita l’espulsione, ma tale sequenza procedimentale non può evidentemente verificarsi ove lo straniero sia destinatario della espulsione alternativa alla detenzione, che interviene quando il processo penale è già concluso in via definitiva e lo straniero si trova nella fase di espiazione della pena. Una pronuncia additiva, nei termini indicati dal giudice a quo, estenderebbe l’applicazione della suddetta condizione di improcedibilità a procedimenti penali per reati diversi da quelli per i quali il provvedimento espulsivo è stato disposto ed eseguito, con il rischio di giungere al risultato irragionevole di beneficiare lo straniero espulso per qualsiasi fatto di reato, anche particolarmente grave, precedentemente commesso, risultando al contrario non irragionevole che, ove l’espulsione sia intervenuta nei confronti di uno straniero già condannato in via definitiva alla pena della reclusione in carcere, il legislatore abbia ritenuto prevalente l’esigenza di punire gli ulteriori reati da questi commessi nel territorio dello Stato. (Precedenti: S. 73/2025 - mass. 46799; S. 270/2019 - mass. 41778).
Straniero – Immigrazione – Sanzione sostitutiva dell’espulsione – Reingresso illegittimo nel territorio dello Stato – Revoca della sanzione sostitutiva – Giudice competente – Giudice dell’esecuzione anziché giudice che accerti il reato di reingresso, nell’interpretazione della Corte di cassazione – Denunciata violazione del principio di ragionevolezza, della presunzione di non colpevolezza e del diritto di difesa – Insussistenza alla stregua di interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata – Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione. (Classif. 245003).
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Firenze, sez. prima pen., in funzione di giudice dell’esecuzione, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, secondo comma, Cost., dell’art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui – nell’interpretazione risultante dalla sentenza della Corte di cassazione in sede di risoluzione del conflitto di competenza insorto nel giudizio a quo – attribuisce al giudice dell’esecuzione la competenza a decidere sull’istanza di revoca della sanzione sostitutiva dell’espulsione anche prima dell’accertamento definitivo del reato di illecito reingresso addebitato allo straniero da parte del giudice della cognizione. Diversamente da quanto ritenuto dal rimettente, la Cassazione nella sentenza citata ha sì indicato nel giudice dell’esecuzione – anziché in quello della cognizione – l’autorità giudiziaria competente a disporre la revoca della misura alternativa, ma non ha precisato se il reato debba essere autonomamente accertato dallo stesso giudice dell’esecuzione, ovvero se quest’ultimo sia tenuto semplicemente a prendere atto del relativo accertamento compiuto, con sentenza definitiva, dal giudice di cognizione competente. Alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, tale alternativa va sciolta nel senso che l’istanza di revoca potrà essere presentata al giudice dell’esecuzione, ed essere da questi accolta, soltanto sulla base dell’accertamento definitivo, da parte del giudice di cognizione, del delitto di illecito reingresso compiuto dallo straniero; risulterebbero altrimenti violati il principio di ragionevolezza, per l’illogica duplicazione di procedimenti, suscettibili di sfociare in esiti contrapposti, nonché il diritto di difesa dell’imputato e la presunzione di non colpevolezza, per l’assenza nel giudizio di esecuzione delle garanzie che connotano invece il giudizio di cognizione.
Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Asserita violazione del principio di offensività e dei principi di eguaglianza e ragionevolezza - Omessa descrizione della fattispecie concreta - Omessa motivazione in ordine alla rilevanza - Motivazione per relationem - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 3, 13, 25 e 27 della Costituzione, degli articoli 10- bis e 16, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), rispettivamente aggiunto e modificato dall'art. 1, comma 16, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), e dell'articolo 62- bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), aggiunto dall'art. 1, comma 17, lettera d ), della citata legge n. 94 del 2009. L'ordinanza di rimessione presenta evidenti carenze, tali da precludere l'esame del merito della questione, atteso che il giudice a quo omette totalmente di descrivere la fattispecie concreta e di motivare in ordine alla rilevanza della questione, nonché di esporre le ragioni per le quali, a suo avviso, le norme denunciate violerebbero i parametri costituzionali evocati.
sentenza 65/2012massima n. 36166 Riguarda ancheart. 10-bis Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.art. 1 legge 94/2009art. 62-bis d.lgs. 274/2000
Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione - Applicabilità da parte del giudice di pace - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza e di uguaglianza sotto plurimi profili - Lamentata lesione del diritto di difesa e del principio della finalità rieducativa della pena, nonché contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Difetto di descrizione della fattispecie concreta e di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10- bis e 16, comma 1, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e dell'art. 62- bis del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, concernenti il trattamento sanzionatorio del reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato, sollevate in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 27, terzo comma, e 97, primo comma, della Costituzione. Le ordinanze di rimessione, infatti, presentano carenze in punto di descrizione della fattispecie concreta e di motivazione sulla rilevanza tali da precludere lo scrutinio nel merito delle questioni. V. anche le citate ordinanze nn. 343, n. 329, n. 320 e n. 253 del 2010.
sentenza 6/2011massima n. 35223 Riguarda ancheart. 10-bis Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.art. 1 legge 94/2009art. 62-bis d.lgs. 274/2000
Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Facoltà del giudice competente di sostituire la pena pecuniaria con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, di proporzionalità, di ragionevolezza, di materialità ed offensività del reato, della finalità rieducativa della pena e di buon andamento della pubblica amministrazione - Insufficiente descrizione della fattispecie concreta - Carente motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 3, 25, 27 e 97 della Costituzione, degli articoli 10- bis (limitatamente all'ipotesi di illegale trattenimento dello straniero nel territorio dello Stato) e 16, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998 - come, rispettivamente, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ) della legge n. 94 del 2009 e modificato dall'art. 1, comma 16, lett. b ) e comma 22, lett. o ) della medesima legge n. 94 del 2009 - nonché dell'art. 62- bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della L. 24 novembre 1999, n. 468), come introdotto dall'art. 1, comma 17, lett. d ), della predetta legge n. 94 del 2009, che consentono al giudice competente di sostituire la pena pecuniaria con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni. L'ordinanza di rimessione si limita ad una stringata enunciazione della fattispecie oggetto del giudizio principale e risulta carente anche nella motivazione sulla rilevanza della questione che prospetta, così da precluderne l'esame.
sentenza 13/2011massima n. 35246 Riguarda ancheart. 10-bis Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.art. 1 legge 94/2009art. 62-bis d.lgs. 274/2000
Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Mancata previsione dell'esimente del "giustificato motivo" e della possibilità di beneficiare del trattamento premiale connesso ai riti speciali, della sospensione condizionale della pena e dell'oblazione - Facoltà del giudice di sostituire, nel caso di condanna, la pena pecuniaria comminata per il suddetto reato con la misura dell'espulsione - Denunciata violazione dei principi di materialità e di necessaria offensività del reato, di solidarietà, di ragionevolezza, di uguaglianza, di colpevolezza e della finalità rieducativa della pena, nonché asserita lesione dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali e delle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute in materia di immigrazione - Carente descrizione della fattispecie concreta e carente motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in relazione agli artt. 2, 3, 10, 25, 27 e 117 della Costituzione, dell'art. 10- bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) - che punisce con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso o si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato - ; dell'art. 16, comma 1, come modificato dall'art. 1, comma 16, lett. b ) e comma 22, lett. o ), della legge n. 94 del 2009, e dell'art. 62- bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), aggiunto dall'art. 1, comma 17, lett. d ) della legge n. 94 del 2009, che consentono al giudice competente di sostituire la pena pecuniaria con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni. L'ordinanza di rimessione si limita a riportare, nell'epigrafe, il capo di imputazione oggetto del giudizio principale - che tuttavia costituisce una mera e generica parafrasi della norma impugnata - ed afferma assiomaticamente la rilevanza della questione. Difettando ogni concreta indicazione sulle vicende oggetto dei giudizi a quibus e sulla loro effettiva riconducibilità al paradigma punitivo considerato, sì da consentire la verifica dell'asserita rilevanza delle questioni, risulta precluso lo scrutinio nel merito delle questioni medesime.
sentenza 64/2011massima n. 35415 Riguarda ancheart. 10-bis Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.art. 1 legge 94/2009art. 62-bis d.lgs. 274/2000
Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Omessa previsione della scriminante del "giustificato motivo" - Facoltà del giudice di sostituire, nel caso di condanna, la pena pecuniaria comminata per il suddetto reato con la misura dell'espulsione - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, di ragionevolezza, di materialità e di offensività del reato - Omessa descrizione della fattispecie - Mancanza nell'atto di rimessione dei requisiti indispensabili per consentire il preliminare scrutinio sulla pregiudizialità della questione - Manifesta inammissibilità.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione, dell'art. 10- bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), il quale punisce a titolo di contravvenzione, salvo che il fatto costituisca più grave reato, la condotta dello straniero che fa ingresso o si trattiene nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni dettate dal medesimo testo unico; nonché dell'art. 16, comma 1, come modificato dall'art. 1, comma 16, lett. b ) e comma 22, lett. o ), della legge n. 94 del 2009, e dell'art. 62- bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), aggiunto dall'art. 1, comma 17, lett. d ) della legge n. 94 del 2009, che consentono al giudice competente di sostituire la pena pecuniaria con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni. L'ordinanza di rimessione omette qualsiasi descrizione della fattispecie devoluta al giudizio principale ed inoltre non vengono esplicitate le ragioni per le quali la questione di legittimità costituzionale sarebbe rilevante nel giudizio stesso, cosicché l'atto di rimessione risulta privo degli indispensabili requisiti per consentire il preliminare scrutinio relativo al nesso di pregiudizialità tra la questione sollevata e la decisione che il giudice rimettente è chiamato ad adottare.
sentenza 65/2011massima n. 35419 Riguarda ancheart. 10-bis Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.art. 1 legge 94/2009
Straniero - Soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Omessa previsione della non punibilità del fatto commesso per giustificato motivo, nonché di garanzie analoghe a quelle accordate allo straniero che presenti domanda di protezione internazionale - Inapplicabilità dell'oblazione - Facoltà del giudice di sostituire, nel caso di condanna, la pena pecuniaria comminata per il suddetto reato con la misura dell'espulsione - Denunciata violazione di numerosi parametri costituzionali - Questione irrilevante, in quanto sollevata da giudice palesemente incompetente per materia - Manifesta inammissibilità.
Le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in relazione agli artt. 2, 3, 25, 27, 30, 32, 97 e 117 della Costituzione (quanto a quest'ultimo, in riferimento all'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e all'art. 3 della Convenzione delle Nazioni Unite del 20 novembre 1989 sui diritti dell'infanzia, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176), dell'art. 10- bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) - che punisce con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso o si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato - e dell'art. 16, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 286 del 1998, come modificato dall'art. 1, comma 16, lett. b ) e comma 22, lett. o ), della legge n. 94 del 2009 - che consente al giudice di sostituire la pena pecuniaria con la misura dell'espulsione - sono manifestamente inammissibili. Il giudice a quo , infatti, non può conoscere della fattispecie criminosa prevista dalla norma censurata, in quanto palesemente incompetente per materia, con conseguente irrilevanza delle questioni stesse. Invero, a norma dell'art. 4, comma 2, lett. s-bis ), del d.lgs. n. 274 del 2000, la fattispecie contravvenzionale oggetto di censura è di competenza del giudice di pace ed il Tribunale rimettente - nel ritenersi comunque abilitato a pronunciare sulla contravvenzione in questione in base ai principi in tema di competenza per connessione, anche dopo l'avvenuta separazione del relativo processo per l'asserita operatività del principio della perpetuatio iurisdictionis - omette di considerare, da un lato, che fra i procedimenti di competenza del giudice di pace e i procedimenti di competenza di altro giudice la connessione opera solo nel caso di reati commessi con una sola azione od omissione, ipotesi, questa, non ravvisabile nella specie, stante la natura degli altri reati contestati all'imputato; dall'altro lato, che - con disposizione derogatoria rispetto all'ordinaria disciplina della cosiddetta incompetenza per eccesso (art. 23, comma 2, cod.proc. pen.) - l'art. 48 del d.lgs. n. 274 del 2000 stabilisce che, «in ogni stato e grado del processo, se il giudice ritiene che il reato appartiene alla competenza del giudice di pace, lo dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero». - In rapporto a similari situazioni di inammissibilità di questione irrilevante, in quanto sollevata da giudice palesemente incompetente per materia, v. le richiamate ordinanze n. 318 e n. 252 del 2010.
Riguarda ancheart. 10-bis Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Facoltà del giudice di sostituire, nel caso di condanna, la pena pecuniaria comminata per il suddetto reato con la misura dell'espulsione - Denunciata violazione dei principi di solidarietà, di ragionevolezza, di uguaglianza, di proporzionalità, di sussidiarietà, di materialità, di necessaria offensività del reato e della finalità rieducativa della pena - Questioni in larga parte analoghe ad altre già dichiarate non fondate e manifestamente infondate - Manifesta infondatezza.
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in relazione agli artt. 2, 3, 25 e 27 della Costituzione, dell'art. 10- bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) - che punisce con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso o si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato - e dell'art. 16, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 286 del 1998, come modificato dall'art. 1, comma 16, lett. b ) e comma 22, lett. o ), della legge n. 94 del 2009, nonché dell'art. 62- bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), aggiunto dall'art. 1, comma 17, lett. d ) della legge n. 94 del 2009, che consentono al giudice competente di sostituire la pena pecuniaria con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni. In ordine alla ritenuta violazione del principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) - denunciata sulla scorta della considerazione che la norma incriminatrice perseguirebbe, nel suo complesso, un obiettivo (allontanare lo straniero illegalmente presente nel territorio dello Stato) già realizzabile con la procedura di espulsione amministrativa, avente il medesimo ambito applicativo - essa, con precedenti decisioni, è già stata esclusa sul presupposto che la considerazione, da parte del legislatore, «dell'applicazione della sanzione penale come un esito "subordinato" rispetto alla materiale estromissione dal territorio nazionale dello straniero» non comporta ancora che il procedimento penale per il reato in esame rappresenti, a priori , un mero "duplicato" della procedura amministrativa di espulsione, attesa, tra l'altro, l'impossibilità, per la pubblica amministrazione, a dare corso all'esecuzione di tutti i provvedimenti espulsivi (sentenza n. 250 del 2010; ordinanze n. 84, n. 64 e n. 32 del 2011, n. 321 del 2010). In ordine alle censure di violazione del medesimo art. 3 e dell'art. 27 Cost. - prospettate sul rilievo che l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato non sarebbero, di per sé, sintomatici della pericolosità sociale dello straniero - è da ribadirsi, secondo quanto già rilevato in precedente statuizione (sentenza n. 250 del 2010), come la contravvenzione di cui all'art. 10- bis del d.lgs. n. 286 del 1998 prescinda «da una accertata o presunta pericolosità dei soggetti responsabili», limitandosi a reprimere, al pari della generalità delle norme incriminatrici, la commissione di un fatto antigiuridico, offensivo di un interesse reputato meritevole di tutela: violazione riscontrabile indipendentemente dalla personalità dell'autore. Analogamente, l'asserita lesione dei principi di materialità e necessaria offensività del reato - denunciata da alcuni dei rimettenti in riferimento agli artt. 25 e 27 Cost. - è già stata disattesa in precedenti pronunce sul presupposto che oggetto dell'incriminazione non è affatto «un modo di essere» della persona, quanto piuttosto uno specifico comportamento, trasgressivo di norme vigenti, quale quello descritto dalle locuzioni alternative «fare ingresso» e «trattenersi» contra legem nel territorio dello Stato, evidenziandosi, in generale, che il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice è agevolmente identificabile «nell'interesse dello Stato al controllo e alla gestione dei flussi migratori, secondo un determinato assetto normativo» (sentenza n. 250 del 2010; ordinanze n. 84 e n. 64 del 2011, n. 321 del 2010). Quanto, infine, alla denunciata lesione del principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., la sua infondatezza - parimenti già oggetto di specifiche statuizioni (sentenza n. 250 del 2010; ordinanze n. 84, n. 64 e n. 32 del 2011) - discende dalla considerazione che, in materia di immigrazione, «le ragioni della solidarietà umana non possono essere affermate al di fuori di un corretto bilanciamento dei valori in gioco», rimesso alla discrezionalità del legislatore; in particolare, dette ragioni «non sono di per sé in contrasto con le regole in materia di immigrazione previste in funzione di un ordinato flusso migratorio e di un'adeguata accoglienza degli stranieri»: e ciò nella cornice di un «quadro normativo [...] che vede regolati in modo diverso - anche a livello costituzionale (art. 10, terzo comma, Cost.) - l'ingresso e la permanenza degli stranieri nel Paese, a seconda che si tratti di richiedenti il diritto di asilo o rifugiati, ovvero di c.d. "migranti economici"» (sentenza n. 250 del 2010, ordinanza n. 32 del 2011). D'altro canto, le ragioni della solidarietà trovano espressione - oltre che nella disciplina dei divieti di espulsione e di respingimento e del ricongiungimento familiare - nell'applicabilità, allo straniero irregolare, della normativa sul soccorso al rifugiato e la protezione internazionale, di cui al d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisogna di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta), fatta espressamente salva dal comma 6 dello stesso art. 10- bis del d.lgs. 286 del 1998, che prevede la sospensione del procedimento penale per il reato in esame nel caso di presentazione della relativa domanda e, nell'ipotesi di suo accoglimento, la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere. - Sulla esclusione della denunciata irragionevolezza della norma incriminatrice (art. 10- bis del d.lgs. 286 del 1998), in ragione dell'obiettivo perseguito (allontanamento dello straniero illegalmente presente nel territorio dello Stato) già realizzabile con la procedura di espulsione amministrativa, v. sentenza n. 250 del 2010; ordinanze n. 84, n. 64 e n. 32 del 2011; n. 321 del 2010, richiamate nella pronuncia. - Per l'affermazione che la norma incriminatrice censurata si limita a reprimere la commissione di un fatto antigiuridico indipendentemente dalla personalità dell'autore, v. la richiamata sentenza n. 250 del 2010. - Sulla esclusione dell'asserita lesione dei principi di materialità e necessaria offensività del reato da parte della norma incriminatrice censurata, v. sentenza n. 250 del 2010; ordinanze n. 84 e n. 64 del 2011; n. 321 del 2010, tutte richiamate nella pronuncia. - Per l'esclusione della violazione, da parte delle norme censurate, del principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., v. sentenza n. 250 del 2010; ordinanze n. 84, n. 64 e n. 32 del 2011, richiamate nella pronuncia. - Per l'applicabilità, allo straniero irregolare, della normativa sul soccorso al rifugiato e la protezione internazionale, di cui al d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisogna di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta), v. la sentenza n. 250 del 2010 e le ordinanze n. 64 e n. 32 del 2011, richiamate nella pronuncia.
Riguarda ancheart. 10-bis Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.art. 62-bis d.lgs. 274/2000
Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Espulsione, a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione - Applicabilità da parte del giudice di pace - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza e di uguaglianza sotto plurimi profili - Lamentata lesione del diritto di difesa e del principio della finalità rieducativa della pena, nonché contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Difetto di descrizione della fattispecie concreta e di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10- bis e 16, comma 1, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e dell'art. 62- bis del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, concernenti il trattamento sanzionatorio del reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 27 e 97 della Costituzione. Le ordinanze di rimessione, infatti, presentano carenze in punto di descrizione della fattispecie concreta e di motivazione sulla rilevanza tali da precludere lo scrutinio nel merito delle questioni.
Riguarda ancheart. 10-bis Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.art. 1 legge 94/2009art. 62-bis d.lgs. 274/2000
Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Individuazione dell'oggetto del sindacato di costituzionalità - Riferibilità delle doglianze, in base all'intero contesto delle ordinanze di rimessione, anche a norme non indicate nel dispositivo.
Benché il rimettente abbia indicato nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione, quale oggetto della censura, esclusivamente la norma di cui all'art. 10- bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), dall'intero contesto del provvedimento si desume con chiarezza come le doglianze riguardino anche le altre norme citate nell'ordinanza medesima - vale a dire: l'art. 16, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 286 del 1998, come modificato dall'art. 1, comma 16, lett. b ) e comma 22, lett. o ), della legge n. 94 del 2009; l'art. 1- ter , commi 1 e 8, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali); l'art. 62- bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), aggiunto dall'art. 1, comma 17, lett. d ), della legge n. 94 del 2009 -, sicché esse vanno ritenute oggetto del sindacato di legittimità costituzionale in relazione agli evocati parametri di cui agli artt. 2, 3, 24, secondo comma, 25, secondo comma, 27, terzo comma, e 97, primo comma, della Costituzione.
Riguarda ancheart. 10-bis Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.art. 1 legge 94/2009art. 1-ter d.l. 78/2009art. 62-bis d.lgs. 274/2000
Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Espulsione, a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione - Applicabilità da parte del giudice di pace - Violazioni delle norme relative all'ingresso e al soggiorno nel territorio dello Stato commesse dai lavoratori stranieri, disponibili all'emersione, che svolgono attività di assistenza e di sostegno alle famiglie - Prevista sospensione dei procedimenti penali - Denunciata violazione di plurimi parametri costituzionali - Omissione della descrizione della fattispecie con conseguente preclusione del controllo sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in relazione agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, degli articoli: 10- bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica; 16, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 286 del 1998, come modificato dall'art. 1, comma 16, lett. b ) e comma 22, lett. o ), della legge n. 94 del 2009; 1- ter , commi 1 e 8, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali); 62- bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), aggiunto dall'art. 1, comma 17, lett. d ), della legge n. 94 del 2009. Nell'ordinanza di rimessione manca qualsiasi riferimento alla fattispecie concreta da cui la questione ha preso le mosse, onde resta preclusa ogni possibilità di controllo sulla rilevanza della medesima, né è dato cogliere la pertinenza delle disposizioni censurate rispetto alla fattispecie portata all'esame del giudicante, non essendo spiegato se di quelle norme egli debba fare applicazione.
Riguarda ancheart. 10-bis Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.art. 1 legge 94/2009art. 1-ter d.l. 78/2009art. 62-bis d.lgs. 274/2000
Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Previsione come reato del fatto dello straniero che si trattiene nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del testo unico dell'immigrazione - Violazione di numerosi principi e parametri costituzionali - Insufficiente descrizione delle fattispecie - Carente motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in relazione agli artt. 2, 3, 10, 13, 25, 27 e 97 della Costituzione, degli articoli: 10- bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica; 16, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 286 del 1998, come modificato dall'art. 1, comma 16, lett. b ) e comma 22, lett. o ), della legge n. 94 del 2009; 62- bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), aggiunto dall'art. 1, comma 17, lett. d ), della legge n. 94 del 2009. Infatti, i giudici rimettenti si limitano a riportare, nell'epigrafe delle loro ordinanze, il capo di imputazione attraverso una generica parafrasi del testo della norma incriminatrice, affermando la rilevanza delle questioni in termini puramente assiomatici, cosicché tutte le ordinanze di rimessione omettono di fornire adeguate indicazioni sulle vicende oggetto dei relativi giudizi e sulla loro effettiva riconducibilità al paradigma punitivo considerato, atte a permettere la verifica dell'asserita rilevanza delle questioni, sia nel loro complesso che in rapporto alle singole censure prospettate. Per identiche questioni, sollevate dagli stessi giudici rimettenti con provvedimenti di identico tenore, dichiarate manifestamente inammissibili, per le parti relative, v. le richiamate ordinanze n. 13 del 2011 e n. 144 del 2011.
Riguarda ancheart. 10-bis Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.art. 1 legge 94/2009art. 62-bis d.lgs. 274/2000
Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Punibilità con l'ammenda, salvo che il fatto costituisca più grave reato - Potere del giudice di pace di sostituire la pena pecuniaria con la misura dell'espulsione - Asserito contrasto con i principi di ragionevolezza, di offensività, di proporzionalità (in relazione al principio di personalità della responsabilità penale), di solidarietà, nonché di specifiche convenzioni internazionali in materia - Difetto di descrizione della fattispecie concreta e di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10- bis e 16, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, rispettivamente aggiunto e modificato dall'art. 1, comma 16, lettere a ) e b ), e comma 22, lettera o ), della legge 15 luglio 2009, n. 94, e dell'art. 62- bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, aggiunto dall'art. 1, comma 17, lettera d ), della citata legge n. 94 del 2009, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13, 24, 25, 27, 97, 111 e 117 della Costituzione, stante il difetto di descrizione della fattispecie concreta e di motivazione sulla rilevanza.
Riguarda ancheart. 10-bis Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.art. 1 legge 94/2009art. 62-bis d.lgs. 274/2000
Straniero - Reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Mancata previsione della possibilità per lo straniero di addurre una causa di giustificazione o di usufruire di un termine per allontanarsi - Facoltà del giudice di pace di applicare il provvedimento di espulsione in sostituzione della condanna alla pena pecuniaria - Omessa previsione della sospensione del procedimento penale per la violazione di norme che disciplinano l'ingresso e il soggiorno dello straniero anche nei confronti dei lavoratori stranieri disponibili all'emersione svolgenti attività lavorative diverse da quella di assistenza e sostegno alle famiglie - Individuazione dell'oggetto del sindacato di costituzionalità - Riferibilità delle doglianze, in base all'intero contesto delle ordinanze di rimessione, anche a norme non indicate nei dispositivi.
Nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 10- bis e 16, comma 1, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, rispettivamente aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94 e modificato dall'art. 1, commi 16, lett. b ), e 22, lett. o ), della medesima legge n. 94 del 2009, dell'art. 1- ter , commi 1 e 8, del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e dell'art. 62- bis del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, aggiunto dall'art. 1, comma 17, lett. d ), della legge n. 94 del 2009, ai fini dell'individuazione dell'oggetto del sindacato di costituzionalità, non rileva che il rimettente non abbia indicato nei dispositivi delle ordinanze i precetti oggetto di censura, ad eccezione dell'art. 10- bis del d.lgs. n. 286 del 1998, poiché dall'intero contesto dei provvedimenti emerge chiaramente come le doglianze si appuntino anche sulle altre norme citate. Sull'individuazione delle norme denunciate in base all'intero contesto dell'ordinanza di rimessione, v., ex plurimis , le seguenti citate decisioni: sentenza n. 320/2009, ordinanze n. 192/2010 e n. 85/2003.
Riguarda ancheart. 1-ter d.l. 78/2009art. 10-bis Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.art. 62-bis d.lgs. 274/2000art. 1 legge 94/2009
Straniero - Reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Mancata previsione della possibilità per lo straniero di addurre una causa di giustificazione o di usufruire di un termine per allontanarsi - Facoltà del giudice di pace di applicare il provvedimento di espulsione in sostituzione della condanna alla pena pecuniaria - Omessa previsione della sospensione del procedimento penale per la violazione di norme che disciplinano l'ingresso e il soggiorno dello straniero anche nei confronti dei lavoratori stranieri disponibili all'emersione svolgenti attività lavorative diverse da quella di assistenza e sostegno alle famiglie - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, di ragionevolezza e della finalità rieducativa della pena, nonché asserita lesione del diritto di difesa - Carenza di indicazioni in ordine alle fattispecie oggetto dei giudizi a quibus , con conseguente impossibilità di valutare la rilevanza delle questioni e di cogliere la pertinenza delle disposizioni censurate rispetto alle fattispecie medesime - Manifesta inammissibilità.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10- bis e 16, comma 1, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (il primo aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94 e il secondo modificato dall'art. 1, commi 16, lett. b ), e 22, lett. o ), della medesima legge n. 94 del 2009), dell'art. 1- ter , commi 1 e 8, del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e dell'art. 62- bis del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, aggiunto dall'art. 1, comma 17, lett. d ), della legge n. 94 del 2009, impugnati, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., nella parte in cui, rispettivamente, non é prevista la possibilità per lo straniero imputato del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato di addurre una causa di giustificazione o di usufruire di un termine per allontanarsi; è attribuita al giudice di pace la facoltà di applicare il provvedimento di espulsione in sostituzione della condanna al pagamento della pena pecuniaria; e non è prevista la sospensione del procedimento penale per la violazione delle norme che disciplinano l'ingresso ed il soggiorno dello straniero anche nei confronti di lavoratori stranieri disponibili all'emersione svolgenti attività lavorative diverse da quella di assistenza e sostegno alle famiglie. Infatti, le ordinanze di rimessione, trascurando di fornire qualsiasi indicazione in ordine alle fattispecie oggetto dei giudizi, non soltanto impediscono di valutare la rilevanza delle questioni, ma non consentono neppure di cogliere la pertinenza delle disposizioni censurate rispetto alle fattispecie medesime, non essendo dato comprendere se di quelle norme il giudicante debba fare applicazione. Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per inesatta indicazione della norma oggetto di censura, v., ex plurimis , le citate ordinanze n. 256/2009 e n. 384/2007. Sulle medesime censure riferite all'art. 10- bis del d.lgs. n. 286 del 1998, v. la citata sentenza n. 250/2010.
Riguarda ancheart. 10-bis Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.art. 1 legge 94/2009art. 1-ter d.l. 78/2009art. 62-bis d.lgs. 274/2000
Straniero - Detenuto in espiazione di pena non superiore a due anni - Espulsione a titolo di sanzione alternativa alla detenzione - Assunto contrasto con la funzione rieducativa della pena, irragionevolezza e lesione del principio di eguaglianza rispetto ai condannati non stranieri - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 16, comma 5 e seguenti, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 24, 25, secondo comma, 27, 97, 101, secondo comma, 102, primo comma, e 111, commi primo e secondo, della Costituzione, nella parte in cui è prevista, a titolo di ‘sanzione alternativa’, l’espulsione dello straniero che debba scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni. Le questioni sollevate dai rimettenti, infatti, si fondano tutte sull'errato presupposto che l'espulsione in esame integri una sanzione penale, mentre, al contrario, – sulla base della medesima interpretazione accolta nell'ordinanza n. 369 del 1999 con riguardo all'espulsione dello straniero prevista a titolo di "sanzione sostitutiva" dal comma 1 del medesimo art. 16 – ad essa va riconosciuta natura amministrativa, posto che anche tale misura è subordinata alla condizione che lo straniero si trovi in taluna delle situazioni che costituiscono il presupposto dell’espulsione amministrativa disciplinata dall’art. 13.
STRANIERO - DISCIPLINA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE - CONDANNA A PENA DETENTIVA, ANCHE RESIDUA, NON SUPERIORE A DUE ANNI - ESPULSIONE A TITOLO DI SANZIONE ALTERNATIVA - ASSERITA LESIONE DELLA RISERVA ALLO STRANIERO DI CHIEDERE L’ESPULSIONE, DISCRIMINAZIONE DEGLI STRANIERI E, TRA COSTORO, DI QUELLI CHE HANNO COMMESSO REATI PIÙ LIEVI, LESIONE DEL PRINCIPIO DELLA FINALITÀ RIEDUCATIVA DELLA PENA, LESIONE DEI PRINCIPI IN TEMA DI GIUSTO PROCESSO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 27, terzo comma, e 111, commi primo e secondo, Cost., dell'art. 16, comma 5 e seguenti, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, della disciplina dell'espulsione, a titolo di 'sanzione alternativà alla detenzione, dello straniero che debba scontare una pena non superiore, anche quale pena residua, a due anni di reclusione o di arresto. Analoghe questioni, successivamente alle ordinanze di rimessione, sono state dichiarate manifestamente infondate, con ord. n. 226 del 2004, sul presupposto che l'espulsione prevista dalla disposizione denunciata - analogamente a quella disciplinata a titolo di sanzione sostitutiva dal comma 1 dell'art. 16 del d. lgs. n. 286 del 1998 (già art. 14 della legge 6 marzo 1998, n. 40, rimasto immutato dopo le modifiche recate dalla legge n. 189 del 2002), sulla quale si era pronunciata l'ord. n. 369 del 1999 - ha natura amministrativa, dovendo essere disposta nei confronti dello straniero che si trova in taluna delle situazioni che costituiscono il presupposto dell'espulsione amministrativa disciplinata dall'art. 13 del medesimo decreto, affermandosi che «la natura amministrativa comporta che l'istituto sia comunque assistito dalle garanzie che accompagnano l'espulsione disciplinata dall'art. 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998». Nella specie non vengono prospettati motivi nuovi o ulteriori rispetto a quelli già esaminati. - Sull’espulsione dello straniero prevista dall'art. 16, comma 5, del d. lgs. n. 286 del 1998, cfr. l’ordinanza n. 226/2004; sull’espulsione disciplinata a titolo di sanzione sostitutiva dall’art. 16, comma 1 del d. lgs. n. 286 del 1998, cfr. ordinanza n. 369/1999.