Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Reati e pene - In genere - Utilizzo di documenti contraffatti o alterati - Trattamento sanzionatorio pari a quanto previsto per la contraffazione o alterazione dei medesimi, o di quelli necessari al loro ottenimento - Possibile variazione della pena, anche riducendola di un terzo analogamente a quanto disposto per i delitti comuni di falso - Omessa previsione - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, di ragionevolezza e di proporzionalità della pena - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 210001).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal GUP del Tribunale di Vicenza, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dell’art. 5, comma 8-bis, t.u. immigrazione, nella parte in cui prevede il medesimo trattamento sanzionatorio sia per il delitto di utilizzo di documenti contraffatti o alterati, sia per quelli di contraffazione o alterazione di documenti descritti nella stessa norma, non prevedendo in particolare che la pena edittale per l’utilizzo suddetto sia determinata riducendo di un terzo la pena prevista per le condotte di contraffazione o alterazione dei documenti medesimi, analogamente a quanto disposto dall’art. 489 cod. pen. La disposizione censurata sottopone all’unica cornice edittale che spazia da uno a sei anni di reclusione tre tipologie di condotte: (a) la contraffazione o alterazione di un titolo di soggiorno o di ingresso; (b) la contraffazione o alterazione di un diverso documento al fine di determinare il rilascio di un documento di soggiorno o di ingresso; nonché (c) l’utilizzazione di uno dei documenti contraffatti o alterati appartenenti alle categorie (a) e (b). A differenza di quanto sostenuto dal rimettente, le prime due fattispecie non sono connotate da un maggiore disvalore rispetto alla condotta sub categoria (c), perché l’utilizzazione del documento presuppone, nella generalità dei casi, un previo concorso, quanto meno morale, dell’utilizzatore nella falsificazione del documento stesso. Quanto all’asserito diverso grado di progressione criminosa che connoterebbe le tre fattispecie, è semmai vero il contrario: la condotta sub (a) e sub (b) costituisce condotta preparatoria rispetto a quella di presentazione del documento da parte dell’interessato alle autorità di polizia, essendo proprio quest’ultima condotta a creare un immediato pericolo per il bene giuridico protetto, ledendo l’ordinata gestione dei flussi migratori. Neppure sussiste una violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto al tertium comparationis rappresentato dall’art. 489 cod. pen. Le ragioni che hanno indotto il legislatore del 1930 a prevedere una generale riduzione di pena per chi abbia semplicemente usato l’atto falso, senza essere concorso nella sua falsità, non paiono necessariamente sussistenti anche con riferimento agli speciali documenti cui si riferisce la disposizione censurata, rispetto ai quali non è agevole ipotizzare, già sul piano fattuale, una loro utilizzazione in assenza di un previo concorso nella loro falsificazione; e rispetto ai quali, comunque, è proprio il momento dell’utilizzazione a creare un immediato pericolo per l’interesse che il legislatore intende tutelare. Dalla non fondatezza delle censure sollevate in riferimento al principio di uguaglianza discende anche la non fondatezza di quelle relative alla funzione rieducativa della pena. (Precedenti: S. 63/2022 - mass. 44732; S. 236/2016 - mass. 39110; S. 250/2010 - mass. 34826).
sentenza 27/2025massima n. 46673 Reati e pene – In genere – Utilizzo di documenti contraffatti o alterati – Trattamento sanzionatorio pari a quanto previsto per la contraffazione o alterazione dei medesimi, o di quelli necessari al loro ottenimento – Possibile variazione della pena, anche riducendola di un terzo analogamente a quanto disposto per i delitti comuni di falso – Omessa previsione – Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, di ragionevolezza e di proporzionalità della pena – Questioni analoghe ad altre già dichiarate non fondate – Assenza di argomenti nuovi – Manifesta infondatezza delle questioni. (Classif. 210001).
Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal GUP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in riferimento agli 3 e 27 Cost., dell’art. 5, comma 8-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998 nella parte in cui prevede il medesimo trattamento sanzionatorio sia per il delitto di contraffazione o alterazione degli atti e dei documenti ivi indicati, sia per il delitto di utilizzo dei documenti stessi, finalizzati a ottenere il permesso di soggiorno, anziché trattamenti sanzionatori differenziati, in particolare non prevedendo che la pena per il delitto di utilizzo di atti e documenti contraffatti sia ridotta di un terzo, analogamente a quanto disposto dall’art. 489 cod. pen. Questioni analoghe sono state dichiarate non fondate con la sentenza n. 27 del 2025, sopravvenuta all’ordinanza di rimessione, mentre il rimettente non propone argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati o tali da indurre a una diversa conclusione. (Precedenti: S. 27/2025 - mass. 46673; O. 50/2025 - mass. 46724; O. 97/2024 - mass. 46166; O. 78/2024 - mass. 46104; O. 214/2023 - mass. 45868).
Straniero - Immigrazione - Regolamentazione dell'ingresso e della permanenza nel territorio dello Stato - Ampia discrezionalità del legislatore - Limiti - Necessario ragionevole e proporzionato bilanciamento di tutti i diritti e gli interessi coinvolti - Differenziazione tra stranieri di lungo periodo e titolari di permesso di soggiorno - Esclusione (nel caso di specie: illegittimità costituzionale in parte qua dell'automatismo che esclude il rinnovo del permesso di soggiorno in caso di condanna, anche non definitiva, per il reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope di lieve entità nonché condanna definitiva per il reato di commercio di prodotti con segni falsi, senza prevedere la necessità di una verifica in concreto della pericolosità sociale del richiedente da parte dell'autorità competente). (Classif. 245003).
Se, per un verso, al legislatore va riconosciuta un'ampia discrezionalità nella regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno di uno straniero nel territorio nazionale, in considerazione della pluralità degli interessi che tale regolazione riguarda - potendo anche prevedere casi in cui, di fronte alla commissione di reati di una certa gravità, ritenuti particolarmente pericolosi per la sicurezza e l'ordine pubblico, l'amministrazione sia tenuta a revocare o negare il permesso di soggiorno automaticamente e senza ulteriori considerazioni -, per altro verso tale discrezionalità non è assoluta, dovendo rispecchiare un ragionevole e proporzionato bilanciamento di tutti i diritti e gli interessi coinvolti, soprattutto quando la disciplina dell'immigrazione sia suscettibile di incidere sui diritti fondamentali, che la Costituzione protegge egualmente nei confronti del cittadino e del non cittadino. ( Precedenti: S. 277/2014 - mass. 38202; S. 202/2013 - mass. 37241; S. 172/2012 - mass. 36465; S. 245/2011 - mass. 35813; S. 148/2008 - mass. 32426; S. 206/2006 - mass. 30421; S. 62/1994 - mass. 20455 ). Nel giudizio di legittimità costituzionale di norme che limitano, nei confronti degli stranieri, il godimento di diritti fondamentali della persona, non può ammettersi una differenziazione tra la situazione di coloro che godono dello status di soggiornanti di lungo periodo rispetto a quella di coloro che, comunque, sono legalmente residenti sul territorio nazionale, sia pure in forza dell'ordinario permesso di soggiorno. ( Precedente: S. 54/2022 - mass. 44743 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU, il combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui ricomprende, tra le ipotesi di condanna automaticamente ostative al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro, anche quelle, pur non definitive, per il reato del c.d. "piccolo spaccio" di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, e quelle definitive per il reato di commercio di prodotti con segni falsi di cui all'art. 474, secondo comma, cod. pen., senza prevedere che l'autorità competente verifichi in concreto la pericolosità sociale del richiedente. Il combinato disposto censurato dal Consiglio di Stato, sez. terza, fa discendere dalle condanne previste per i reati indicati la conseguenza automatica del diniego di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno, ovvero della sua revoca; tale automatismo, introdotto per i reati indicati con la legge n. 189 del 2002, è manifestamente irragionevole, considerando che, per il primo di essi, è escluso l'arresto obbligatorio in flagranza e che, per il secondo, la forbice edittale non è nemmeno tale da comportare la misura dell'arresto facoltativo in flagranza. Risulta inoltre contrario al principio di proporzionalità, letto anche alla luce dell'art. 8 CEDU, escludere la possibilità che l'amministrazione valuti la situazione concreta, in relazione al percorso di inserimento nella società; tanto più ove in riferimento alla sola ipotesi di rinnovo, e non di rilascio, del permesso di soggiorno: ciò che lascia intravvedere un possibile processo di integrazione dello straniero, processo che sarebbe irreversibilmente compromesso ove non si consentisse la prosecuzione del percorso lavorativo intrapreso. Né l'interesse dello Stato alla sicurezza e all'ordine pubblico subisce alcun pregiudizio dalla sola circostanza che l'autorità amministrativa operi, in presenza di una condanna per il reato di cui si tratta, un apprezzamento concreto della situazione personale dell'interessato, a sua volta soggetto all'eventuale sindacato di legittimità operato dal giudice).
sentenza 88/2023massima n. 45489 Riguarda ancheart. 4 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
Straniero - Ingresso e permanenza nel territorio dello Stato - Permesso di soggiorno richiesto in relazione a procedura di emersione del lavoro irregolare (art. 1-ter del d.l. n. 78 del 2009) - Rilascio al cittadino extracomunitario che ha ottenuto la regolarizzazione - Esclusione in presenza di condanna per uno dei reati indicati nell'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, rientrante tra quelli previsti dall'art. 381 cod. proc. pen. - Omessa previsione della necessità di valutare previamente la pericolosità sociale del richiedente - Denunciata violazione del principio di uguaglianza - Inadeguatezza della motivazione della premessa interpretativa (refluente sulla valutazione della rilevanza), ricognizione incompleta ed erronea del diritto vivente, inadempimento dell'onere di sperimentare la possibilità di interpretazione costituzionalmente orientata - Inammissibilità della questione.
È dichiarata inammissibile - per inadeguata motivazione della premessa interpretativa, incompleta e non corretta ricognizione del diritto vivente, e inadempimento dell'onere di sperimentare la praticabilità di un'interpretazione costituzionalmente orientata - la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, censurati dal TAR Piemonte, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui impedirebbero, senza previo accertamento della pericolosità sociale del richiedente, di rilasciare il permesso di soggiorno al cittadino extracomunitario che abbia ottenuto la regolarizzazione della propria posizione lavorativa irregolare, ai sensi dell'art. 1-ter del d.l. n. 78 del 2009 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009), qualora lo stesso abbia riportato condanna per uno dei reati indicati dal citato art. 4, comma 3, rientrante tra quelli previsti dall'art. 381 cod. proc. pen. La motivazione della premessa interpretativa (relativa alla applicabilità del c.d. automatismo espulsivo stabilito dalle norme censurate) incorre in lacune e contraddizioni che minano la valutazione in ordine alla rilevanza, avendo il rimettente omesso di verificare se - in ragione della configurazione unitaria del procedimento di emersione del lavoro irregolare, da lui stesso rilevata - i requisiti del permesso di soggiorno connesso all'emersione possano ritenersi interamente disciplinati dall'art. 1-ter del d.l. n. 78 del 2009, con conseguente esclusione dell'applicabilità delle ulteriori cause ostative previste dal censurato art. 4, comma 3, del t.u. sull'immigrazione e, quindi, della possibilità di negare il rilascio del medesimo permesso senza accertare la pericolosità in concreto del richiedente. La motivazione del rimettente è altresì contraddittoria nella parte in cui - smentendo l'affermata unitarietà del procedimento di emersione - assume non correttamente che l'interpretazione costituzionalmente orientata intesa a valorizzarla sarebbe impedita dall'asserita esistenza di un contrario "diritto vivente", che considera applicabile il censurato art. 4, comma 3, al permesso di soggiorno richiesto in relazione all'emersione del lavoro irregolare. La praticabilità dell'interpretazione costituzionalmente orientata va, bensì, verificata in relazione al citato art. 1-ter, allo scopo di stabilire se esso regolamenti in modo autonomo, completo ed esaustivo il procedimento di emersione anche con riguardo ai requisiti del permesso di soggiorno; l'onere di sperimentare tale interpretazione non risulta adempiuto dal rimettente, il quale non correttamente afferma l'esistenza di un contrario diritto vivente, limitandosi a richiamare quattro sentenze dei giudici amministrativi (tre delle quali neppure riguardanti il rilascio di permesso di soggiorno in relazione a procedura di emersione) senza affatto prendere in considerazione l'ulteriore indirizzo della giurisprudenza amministrativa - formatosi (anche a seguito della sentenza n. 172 del 2012) in relazione alla sostanzialmente omologa emersione del lavoro irregolare di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 109 del 2012 - secondo il quale le cause ostative alla regolarizzazione sono solo quelle stabilite dalle norme che disciplinano (distintamente ed in modo completo) il procedimento di emersione. ( Precedenti citati: sentenza n. 148 del 2008, sulla non irragionevolezza del meccanismo espulsivo previsto in generale dalle norme censurate; sentenza n. 172 del 2012, dichiarativa dell'incostituzionalità dell'art. 1-ter, comma 13, lett. c, del d.l. n. 78 del 2009, nella parte in cui faceva derivare automaticamente il rigetto della istanza di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario dalla pronuncia nei suoi confronti di una sentenza di condanna per uno dei reati previsti dall'art. 381 cod. proc. pen., senza prevedere che la P.A. provveda ad accertare che il medesimo rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato; ordinanze n. 136 del 2016 e n. 362 del 2010, sulla inammissibilità per inadeguata motivazione della premessa interpretativa; sentenze n. 240 del 2016 e n. 203 del 2016, ordinanza n. 177 del 2016, sulla necessità di completa e corretta ricognizione del diritto vivente da parte del giudice a quo; sentenza n. 203 del 2016 e ordinanza n. 194 del 2012, sulla inammissibilità per omesso tentativo di interpretazione costituzionalmente orientata in assenza di diritto vivente di segno contrario ).
sentenza 45/2017massima n. 39438 Riguarda ancheart. 4 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
Straniero - Rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero extracomunitario - Diniego automatico in presenza di sentenza di condanna per uno dei reati per i quali l'art. 381 del cod. proc. pen. prevede l'arresto facoltativo in flagranza - Esclusa valutabilità, da parte della pubblica amministrazione, della pericolosità sociale dello straniero - Asserita irragionevole equiparazione ai casi in cui la sentenza di condanna sia pronunciata per un reato in cui l'arresto in flagranza sia previsto come obbligatorio ex art. 380 cod. proc. pen. - Petitum consistente nella creazione di un "sistema" del tutto nuovo, diverso e alternativo, rispetto a quello prefigurato dal legislatore - Inammissibilità delle questioni.
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, impugnati, in riferimento all'art. 3 Cost., «nella parte in cui fanno derivare automaticamente il rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno del cittadino extracomunitario dalla pronuncia, nei suoi confronti, di una sentenza di condanna per uno dei reati per i quali l'art. 381 cod. proc. pen. prevede l'arresto facoltativo in flagranza, senza consentire che la pubblica amministrazione provveda ad accertare che il medesimo rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato». Il petitum del rimettente - mutuato dalla sentenza n. 172 del 2012, rispondente, peraltro, a diversa esigenza - risulta connotato, in riferimento all'oggetto del presente giudizio, da un rilevante tasso di manipolatività, derivante anche dalla «natura creativa» e «non costituzionalmente obbligata» della soluzione evocata, tanto più vertendosi in materia di regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno dello straniero nel territorio nazionale, rispetto alla quale è riconosciuta ampia discrezionalità al legislatore. In sostituzione dell'attuale sistema basato su due criteri concorrenti di natura composita (il primo, di tipo misto, riferito ai casi per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza; il secondo calibrato in funzione di "tipologie" di reati, individuati ratione materiae ), il rimettente chiede infatti l'introduzione di un criterio che darebbe esclusivo rilievo alla condanna del soggetto solo per uno dei reati per i quali è previsto l'arresto facoltativo in flagranza. Le "materie" evocate dalla normativa in questione dimostrano, tuttavia, l'intendimento del legislatore di assumere a paradigma ostativo alla concessione o al rinnovo del permesso di soggiorno non la gravità del fatto, in sé e per sé considerata, quanto - e soprattutto - la specifica natura del reato, in ragione di un'esigenza di conformazione agli impegni internazionali di "inibitoria" di traffici riguardanti settori reputati maggiormente sensibili. Ne deriva che l'introduzione di un modello di tipo esclusivamente "quantitativo", fondato, cioè, sulla gravità in concreto del fatto e sulla sanzione applicabile, si tradurrebbe non in una semplice deroga all'automatismo, ma nella creazione di un "sistema" del tutto nuovo - diverso e alternativo - rispetto a quello prefigurato dal legislatore. - Per l'illegittimità costituzionale dell'art. 1- ter , comma 13, lett. c ), del d.l. n. 78 del 2009 (conv. dalla legge n. 102 del 2009), «nella parte in cui fa derivare automaticamente il rigetto della istanza di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario dalla pronuncia nei suoi confronti di una sentenza di condanna per uno dei reati previsti dall'art. 381 del codice di procedura penale, senza prevedere che la pubblica amministrazione provveda ad accertare che il medesimo rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato», v. la citata sentenza n. 172/2012. - Sull'inammissibilità della questione derivante dalla «natura creativa» e «non costituzionalmente obbligata» della soluzione evocata, v. le citate decisioni: sentenze nn. 241/2014, 81/2014 e 30/2014; ordinanza n. 190/2013. - Sull'ampia discrezionalità riconosciuta al legislatore in materia di regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno dello straniero nel territorio nazionale, v. le citate sentenze nn. 202/2013, 172/2012, 148/2008, 206/2006 e 62/1994.
Riguarda ancheart. 4 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
Straniero - Rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno allo straniero extracomunitario - Automatismo ostativo in ipotesi di condanna per determinati reati - Possibilità, in via di eccezione, di una valutazione discrezionale della pericolosità attuale dello straniero da parte della pubblica amministrazione per coloro che hanno esercitato il diritto al ricongiungimento familiare - Mancata estensione dell'eccezione anche a coloro che, pur trovandosi nelle condizioni sostanziali per ottenere il ricongiungimento familiare, non abbiano attivato le relative procedure formali - Irragionevole disparità di trattamento - Compromissione di diritti fondamentali legati alla tutela della famiglia e dei minori - Necessità di estendere la tutela rafforzata a tutti i casi in cui lo straniero abbia nello Stato legami familiari - Illegittimità costituzionale in parte qua .
È costituzionalmente illegittimo - per violazione sia degli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., sia dell'art. 8 della CEDU come applicato dalla Corte di Strasburgo, integrante il parametro di cui all'art. 117, primo comma, Cost. - l'art. 5, comma 5, del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, nella parte in cui, nello stabilire le condizioni per il rilascio, il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno, prevede che la valutazione discrezionale della pericolosità attuale in esso stabilita si applichi solo allo straniero che «ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare» o al «familiare ricongiunto», e non anche allo straniero «che abbia legami familiari nel territorio dello Stato». Sicché la disposizione censurata, per le ipotesi previste, offre una tutela rafforzata, volta a porre al riparo dall'applicazione automatica di misure capaci di compromettere la permanenza nel territorio, in caso di condanna per i reati indicati dall'art. 4, comma 3, del t.u. sull'immigrazione, attraverso l'imposizione dell'obbligo all'amministrazione della valutazione in concreto della situazione dell'interessato, tenendo conto tanto della sua pericolosità per la sicurezza e l'ordine pubblico, quanto della durata del suo soggiorno e dei suoi legami familiari e sociali. Questa forma di tutela non si estende, però, nei confronti di coloro che, pur trovandosi nelle condizioni sostanziali per ottenere il ricongiungimento familiare, non hanno fatto richiesta del relativo provvedimento formale e, dunque, non hanno «esercitato il diritto al ricongiungimento familiare» ai sensi della disposizione impugnata. Tale mancata estensione determina una irragionevole disparità di trattamento di situazioni consimili, con una illegittima compromissione di diritti fondamentali legati alla tutela della famiglia e dei minori, in violazione dei parametri invocati, derivante, in particolare, dalla irragionevolezza e sproporzione del bilanciamento effettuato dal legislatore tra gli interessi e i diritti di rilievo costituzionale che sono coinvolti nella situazione in oggetto. Questo tipo di bilanciamento perviene ad un risultato che si pone in contrasto non soltanto con i parametri costituzionali invocati, ma anche con l'art. 8 della CEDU, come applicato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, pure evocato a parametro interposto del presente giudizio, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. ( ex plurimis pronuncia 7 aprile 2009, Cherif e altri c. Italia). - Sul principio secondo cui la discrezionalità riconosciuta al legislatore in materia di immigrazione deve realizzare un ragionevole e proporzionato bilanciamento di tutti i diritti e gli interessi coinvolti, soprattutto quando è suscettibile di incidere sui diritti fondamentali, che la Costituzione protegge egualmente nei confronti del cittadino e del non cittadino: sentenze n. 172 del 2012, n. 245 del 2011, nn. 299 e 249 del 2010, n. 148 del 2008, n. 206 del 2006, n. 78 del 2005. - Sul principio secondo cui la Corte costituzionale non può esimersi dal censurare quelle disposizioni legislative che, in materia di immigrazione, incidano in modo sproporzionato e irragionevole sui diritti fondamentali degli stranieri: sentenze n. 245 del 2011, n. 299 e n. 249 del 2010. - Sul principio secondo cui, in materia di immigrazione, devono ritenersi arbitrari - e quindi costituzionalmente illegittimi - gli automatismi procedurali, basati su una presunzione assoluta di pericolosità, se non rispondono a dati di esperienza realmente generalizzati: sentenze n. 57 del 2013, n. 172 e n. 110 del 2012, n. 231 del 2011, n. 265, n. 164 e n. 139 del 2010. - Sul principio secondo cui la Corte costituzionale ha il compito, nello svolgimento del proprio infungibile ruolo, di effettuare una valutazione «sistemica e non frazionata» dei diritti fondamentali, in modo da assicurare la «massima espansione delle garanzie» esistenti di tutti i diritti e i principi rilevanti, costituzionali e sovranazionali, complessivamente considerati, che sempre si trovano in rapporto di integrazione reciproca: sentenze n. 170 e n. 85 del 2013, e n. 264 del 2012.
Straniero e apolide - Permesso di soggiorno - Rinnovo - Condanna, a seguito di patteggiamento, per reati inerenti gli stupefacenti - Causa ostativa - Mancata previsione della subordinazione del divieto del rinnovo alla verifica in concreto della pericolosità del condannato - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione, nonché asserita lesione dei diritti fondamentali della persona e del diritto di difesa - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 4, comma 3, e dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nel testo risultante a seguito delle modifiche di cui alla legge 30 luglio 2002, n. 189, sollevata in riferimento agli articoli 2, 3, 24, 97 della Costituzione, per avere previsto quale causa ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno la condanna, a seguito di patteggiamento, per reati inerenti agli stupefacenti e senza alcuna valutazione in concreto della pericolosità del condannato. Infatti, non è manifestamente irragionevole condizionare l'ingresso e la permanenza dello straniero nel territorio nazionale alla circostanza della mancata commissione di reati di non scarso rilievo, come quelli puniti con la pena detentiva; né può considerarsi manifestamente irragionevole il fatto che non venga dato rilievo alla sussistenza delle condizioni per la concessione del beneficio della sospensione della pena, data la non coincidenza delle valutazioni sottese rispettivamente alla non esecuzione della pena e al giudizio di indesiderabilità dello straniero nel territorio italiano, costituendo altresì l'automatismo espulsivo un riflesso del principio di stretta legalità che permea l'intera disciplina dell'immigrazione e che costituisce, anche per gli stranieri, presidio ineliminabile dei loro diritti, consentendo di scongiurare possibili arbitri da parte dell'autorità amministrativa. - Sulla discrezionalità del legislatore in tema di regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno dello straniero nel territorio dello Stato, v., citate, sentenza n. 206/2006, ordinanza n. 361/2007. - Sulla rilevanza delle condanne per reati inerenti agli stupefacenti quali cause ostative all'ingresso e alla permanenza dello straniero in Italia, v., citata, sentenza n. 333/1991. - Sull'automatismo espulsivo, v., citata, ordinanza n. 146/2002.
Riguarda ancheart. 4 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova al servizio sociale e semilibertà - Esclusione dai benefici, secondo l'interpretazione della Corte di cassazione, del condannato straniero entrato illegalmente nel territorio dello Stato o privo di permesso di soggiorno - Lesione dei principi della uguale dignità delle persone e della funzione rieducativa della pena - Illegittimità costituzionale delle disposizioni ove interpretate nel senso censurato.
Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 47, 48 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, ove interpretati nel senso che allo straniero extracomunitario, entrato illegalmente nel territorio dello Stato o privo del permesso di soggiorno, sia in ogni caso precluso l'accesso alle misure alternative alla detenzione in essi previste. Nel formulare, nella sentenza di annullamento, il principio di diritto vincolante per il giudice di rinvio, la Corte di cassazione ha aderito all'orientamento secondo cui la condizione di clandestinità o irregolarità preclude senz'altro l'accesso alle misure alternative, in quanto non potrebbe ammettersi che l'esecuzione della pena nei confronti dello straniero presente contra legem nel territorio abbia luogo con modalità tali da comportare violazione delle regole che configurano detta condizione di illegalità. Questa linea di lettura, peraltro contrastata da opposto filone giurisprudenziale, viola il principio della finalità rieducativa della pena ex art. 27, comma terzo, Cost., perché preclude l'accesso ai benefici ed esclude dal processo riabilitativo un'intera categoria di soggetti individuata sulla base di un indice - il mancato possesso di titolo abilitativo alla permanenza nello Stato - che di per sé non è univocamente sintomatico né di una particolare pericolosità sociale, incompatibile con il perseguimento di un percorso rieducativo, né della sicura assenza di un collegamento col territorio, che impedisca la proficua applicazione della misura. - Sulle molteplici funzioni attribuite dalla Costituzione alla pena v., citate, sentenze n. 257/2006 e n. 306/1993. - Sulla incostituzionalità dell'art. 177, comma 1, ultimo periodo, cod. pen., v., citata, sentenza n. 161/1997. - Che la presenza illegale nel territorio dello Stato non osti alla concessione delle misure alternative si legge nella sentenza della Corte di cassazione, Sezioni unite, 28 marzo 2006, n. 14500.
sentenza 78/2007massima n. 31092 Riguarda ancheart. 47 Ordinamento penitenziarioart. 48 Ordinamento penitenziarioart. 50 Ordinamento penitenziarioart. 5-bis Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.art. 9 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.art. 13 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.e altri 1
Straniero e apolide - Permesso di soggiorno - Rinnovo - Condanna, a seguito di patteggiamento, per determinati reati - Causa ostativa - Mancata previsione della subordinazione del divieto di rinnovo al previo accertamento della pericolosità sociale del soggetto - Sopravvenuto mutamento del quadro normativo - Necessità di un nuovo esame sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione - Restituzione degli atti al giudice 'a quo'.
Deve essere ordinata la restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, censurato per contrasto con gli artt. 2, 3, 11, 13, 24, 27, 29, 30, 35, 36, 41 e 117, primo comma Cost. Infatti, poiché successivamente all'ordinanza di rimessione, con il d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 3 è stata data attuazione alla direttiva 2003/109/CE del Consiglio, relativa allo status dei cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, e con il d.lgs. 8 gennaio del 2007 n. 5 è stata data attuazione alla direttiva 2003/86/CE del Consiglio, sul ricongiungimento familiare, appare necessaria una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione. - V, citati, i precedenti di cui alla sentenza n. 414/2006 e alle ordinanze n. 431/2006 e n. 9/2005.
Riguarda ancheart. 4 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
Straniero ed apolide - Permesso di soggiorno - Rinnovo - Condanna, a seguito di patteggiamento, per determinati reati - Mancata previsione del previo accertamento della pericolosità sociale - Applicazione della norma anche ad un solo episodio criminoso di lieve entità - Mancata motivazione sull'applicabilità della normativa impugnata a fattispecie anteriori alla sua entrata in vigore ed omessa motivazione sulla rilevanza della questione - Inammissibilità.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, e dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nel testo risultante a seguito delle modifiche di cui alla legge 30 luglio 2002, n. 189, sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 16, 27 e 35 della Costituzione. Il rimettente ritenendo che le condanne inflitte in sede di patteggiamento siano ostative al rinnovo del permesso di soggiorno ancorché antecedenti l'entrata in vigore della legge n. 189 del 2002, non fornisce alcuna motivazione circa l'impossibilità di pervenire ad un'interpretazione che escluda l'applicabilità delle disposizioni censurate nelle fattispecie oggetto del giudizio a quo . Inoltre, il rimettente non motiva né in ordine alla propria legittimazione a sollevare la questione, in relazione al tipo di giudizio dinnanzi a lui pendente, né circa la rilevanza della questione stessa in riferimento alle fattispecie oggetto del suo esame. Su questioni analoghe, v. citate sentenze n. 240/2006, n. 394/2002 e ordinanza n. 9/2005.
Riguarda ancheart. 4 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
STRANIERO E APOLIDE - STRANIERO - ESPULSIONE AMMINISTRATIVA - AUTOMATICITÀ DEL PROVVEDIMENTO IN CONSEGUENZA DELLA MANCATA RICHIESTA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO ENTRO IL TERMINE DI OTTO GIORNI LAVORATIVI DALL'INGRESSO IN ITALIA, PUR IN IPOTESI DI LEGITTIMO INGRESSO IN ITALIA E DI SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL TITOLO DI SOGGIORNO - LAMENTATA VIOLAZIONE DI DIRITTO FONDAMENTALE DELLA PERSONA E INGIUSTIFICATA DIVERSA DISCIPLINA RISPETTO AL CASO DI RITARDATA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO - RIFERIBILITÀ DELL’AUTOMATISMO ESPULSIVO AL PRINCIPIO DI LEGALITÀ - NON OMOGENEITÀ DELLE SITUAZIONI POSTE A RAFFRONTO E NON IRRAGIONEVOLEZZA DELLE RELATIVE DISCIPLINE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13, comma 2, e 5, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, censurati, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, nella parte in cui prevedono che l’omessa richiesta, da parte dello straniero, del permesso di soggiorno nel termine di otto giorni lavorativi dall’ingresso in Italia, comporti, anche quando l’ingresso sia avvenuto legittimamente e sussistano le condizioni per l’ottenimento del permesso, l’automatica emissione del decreto di espulsione, senza una preventiva valutazione della sussistenza delle condizioni per il rilascio del titolo di soggiorno. Infatti, quanto al primo dei parametri invocati, l’automatismo espulsivo altro non è che il riflesso del principio di stretta legalità che permea l’intera disciplina dell’immigrazione e che costituisce anche per gli stranieri presidio ineliminabile dei loro diritti, consentendo di scongiurare possibili arbitri da parte dell’autorità amministrativa. Quanto, poi, all’asserita lesione dell’art. 3 Cost., le due situazioni poste a raffronto – omessa presentazione della richiesta di permesso di soggiorno e tardiva presentazione della domanda di rinnovo – sono tra loro eterogenee, poiché diversa è la rilevanza dell’obbligo rimasto inadempiuto (altro essendo l’obbligo di chiedere per la prima volta il permesso, altro quello di chiedere il rinnovo, posto che, in questo caso, vi è già stato un esame positivo da parte dell’autorità amministrativa circa la condizione personale dello straniero) e diverso è anche il tipo di violazione, in quanto, nel primo caso, si discute di tardiva presentazione della domanda e, nel secondo, di totale omissione della richiesta. A ciò si aggiunga che l’accoglimento del petitum del rimettente finirebbe per svuotare di significato non solo la fissazione del termine perentorio, ma addirittura la stessa previsione dell’obbligo di chiedere il permesso di soggiorno, poiché l’autorità amministrativa, accertata l’omessa presentazione della domanda, dovrebbe in pratica comportarsi come se essa fosse stata presentata, verificando se lo straniero sia comunque in possesso dei requisiti. - Sulla conformità all’art. 2 Cost. dell’art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 286 del 1998 v., citate, ord. n. 146 e 200 del 2002 e, in riferimento alla disciplina previgente, sent. n. 353 del 1997. - Con sent. 20 maggio 2003, n. 7892, citata, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che la mancata esclusione dell’automatismo espulsivo, in caso di spontanea presentazione tardiva della domanda di rinnovo, non implica elusione dei termini per l’ordinato svolgimento del procedimento di rinnovo, poiché l’inutile decorso del termine di tolleranza non è privo di effetti ma consente pur sempre l’avvio d’ufficio della procedura di espulsione.
Riguarda ancheart. 13 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.