Art. 59
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[2]((L'Ufficio centrale nazionale divide la somma dei voti residuati delle liste che hanno raggiunto il quoziente in almeno una circoscrizione per il numero dei seggi rimasti da assegnare, ottenendo il quoziente elettorale per il Collegio unico nazionale. Determina, quindi, per ciascun gruppo di liste aventi lo stesso contrassegno, la somma dei voti residuati delle liste medesime e divide tale somma per il quoziente di cui al comma precedente, ottenendo il numero dei seggi da assegnare al gruppo. I seggi restanti sono attribuiti a quei gruppi per i quali la divisione abbia dato i maggiori resti e, in caso di parita' di resti, a quel gruppo che abbia maggiori voti residuati e Successivamente l'Ufficio centrale nazionale procede alla formazione, per ogni gruppo di liste aventi il medesimo contrassegno, di una graduatoria in cui colloca, per ciascuna circoscrizione, l'eletto che ha ottenuto la maggiore cifra individuale, disponendo i singoli eletti in ordine decrescente secondo le rispettive cifre individuali; proclama, quindi, eletti per il Collegio unico nazionale i primi di ciascuna graduatoria fino a concorrenza del numero dei seggi assegnati a ciascun gruppo a termini del comma precedente. Si applica, infine, anche per questi eletti il disposto dell'art. 57)).
Testo vigente dal 31 marzo 1953 al 28 agosto 1954 · versione 2 su Normattiva