Art. 101 — soggetto e oggetto dell'imposta
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[1]L'imposta sul valore locativo colpisce i locali adibiti ad uso di abitazione e loro dipendenze. L'imposta e' applicata, al valore locativo dei locali, con aliquote progressive, dal cinque al nove per cento, in conformita' della seguente tabella:
[2]Parte di provvedimento in formato grafico
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 15 febbraio 1938 · versione 0 su Normattiva