Art. 101soggetto e oggetto dell'imposta

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[1]L'imposta sul valore locativo colpisce i locali adibiti ad uso di abitazione e loro dipendenze. L'imposta e' applicata, al valore locativo dei locali, con aliquote progressive, dal cinque al nove per cento, in conformita' della seguente tabella:

[2]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 15 febbraio 1938 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art101 · fonte su Normattiva