Art. 101 — soggetto e oggetto dell'imposta
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((L'imposta sul valore locativo, che e' applicabile nei soli confronti dei locali di abitazione e loro dipendenze, e' dovuta da chiunque, cittadino o straniero, tenga a propria disposizione nel territorio del Comune, una casa di abitazione fornita di mobili, siano questi suoi o altrui: Per dipendenze dell'abitazione si intendono i giardini, i parchi, i cortili, le aree comunque usate dal possessore dell'abitazione e tutti i locali e le costruzioni di qualsiasi specie che formino un annesso od un'appendice dell'abitazione stessa, quand'anche ne siano materialmente disgiunti. Sono accettabili, agli effetti dell'imposta, anche le camere e gli appartamenti abitati da proprietari, direttori, amministratori, insegnanti, sanitari e personale di servizio addetto agli alberghi, uffici, stabilimenti, istituti e Simili, nonche' le abitazioni comprese negli edifici destinati al culto, quand'anche non venga corrisposto per esse alcun canone di affitto)).
Testo vigente dal 15 febbraio 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 24 su Normattiva