Art. 105 — Denunzie all'ufficio distrettuale delle imposte
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Qualora il comune ritenga che il valore locativo superi, di almeno un terzo, il reddito stabilito dall'ufficio distrettuale delle imposte, ha l'obbligo di farne denunzia all'ufficio stesso, comunicandogli gli opportuni elementi, anche presuntivi. Ove il reddito venga aumentato in seguito a revisione e sia divenuto definitivo, l'imposta sul valore locativo e' applicata, con effetto retroattivo, sul maggior reddito definitivamente accertato.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 15 febbraio 1938 · versione 0 su Normattiva