Art. 105 — Denunzie all'ufficio distrettuale delle imposte
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Qualora il comune ritenga che il valore locativo superi, di almeno un terzo, il reddito stabilito dall'ufficio distrettuale delle imposte, ha l'obbligo di farne denunzia all'ufficio stesso, comunicandogli gli opportuni elementi, anche presuntivi. Ove il reddito venga aumentato in seguito a revisione e sia divenuto definitivo, l'imposta sul valore locativo e' applicata, ((con effetto retroattivo dall'anno della intervenuta denunzia)), sul maggior reddito definitivamente accertato.
Testo vigente dal 15 febbraio 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 24 su Normattiva