Art. 117

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L'imposta colpisce l'agiatezza della famiglia desunta dai redditi o proventi di qualsiasi natura e da ogni altro indice apparente di agiatezza. Nella determinazione dell'imponibile deve tenersi conto:

  • a)dei redditi o proventi, qualunque ne sia l'origine, il modo ed il luogo in cui sono prodotti, depurati dalle spese di produzione, dalle imposte, sovrimposte e tasse, dai censi, canoni, livelli ed altri oneri patrimoniali che li gravano;
  • b)della natura dei redditi o proventi, secondo che siano patrimoniali, industriali o professionali;
  • c)di ogni altro indizio di ricchezza individuale, desunto dal valore locativo dell'abitazione, dal lusso della casa, dalla posizione sociale;
  • d)della costituzione della famiglia e cioe': del numero, dell'eta', del sesso e della condizione dei suoi componenti. Nella determinazione dei redditi o proventi delle famiglie operaie si tien conto del coefficiente di disoccupazione annua.

Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 22 marzo 1963 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art117 · fonte su Normattiva