Art. 117
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L'imposta colpisce l'agiatezza della famiglia desunta dai redditi o proventi di qualsiasi natura e da ogni altro indice apparente di agiatezza. Nella determinazione dell'imponibile deve tenersi conto:
- a)dei redditi o proventi, qualunque ne sia l'origine, il modo ed il luogo in cui sono prodotti, depurati dalle spese di produzione, dalle imposte, sovrimposte e tasse, dai censi, canoni, livelli ed altri oneri patrimoniali che li gravano;
- b)della natura dei redditi o proventi, secondo che siano patrimoniali, industriali o professionali;
- c)di ogni altro indizio di ricchezza individuale, desunto dal valore locativo dell'abitazione, dal lusso della casa, dalla posizione sociale;
- d)della costituzione della famiglia e cioe': del numero, dell'eta', del sesso e della condizione dei suoi componenti. Nella determinazione dei redditi o proventi delle famiglie operaie si tien conto del coefficiente di disoccupazione annua. 71
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 16 settembre 1960, n. 1014, come modificata dalla L. 15 febbraio 1963, n. 150
71La L. 16 settembre 1960, n. 1014, come modificata dalla L. 15 febbraio 1963, n. 150, ha disposto (con l'art. 18, ultimo comma) che "Il primo comma del presente articolo costituisce interpretazione autentica dell'articolo 117 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, a seguito della abrogazione dell'articolo 119 dello stesso testo unico disposta dall'articolo 19 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62".
Testo vigente dal 22 marzo 1963 al 22 dicembre 2008 · versione 83 su Normattiva