Art. 118
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 settembre 1931 al 1 luglio 1937. Leggi il testo vigente →
Ai fini dell'applicazione dell'imposta, la Giunta provinciale amministrativa determina, per ciascuna delle ultime quattro classi di comuni indicate nell'articolo 11:
- a)i minimi redditi imponibili. Questi pero' sono aumentati della meta' quando i componenti della famiglia a carico del contribuente eccedono il numero di quattro: sono, per contro, ridotti di un quarto quando il contribuente non abbia persone di famiglia a suo carico;
- b)la graduazione dei redditi imponibili;
- c)le aliquote, da non superare l'otto per cento e da graduare in ragione diretta del reddito ed inversa della popolazione. La deliberazione della Giunta provinciale amministrativa e' approvata dal ministro delle Finanze di concerto con quello dell'Interno, udita la Commissione centrale per la finanza locale
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 1 luglio 1937 · versione 0 su Normattiva