Art. 120 — Riduzione proporzionale dell'imposta
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Ove, per la morte di uno dei componenti della famiglia, venga dimostrato che la cessazione del reddito personale del defunto importi una diminuzione di agiatezza, l'imposta e' proporzionalmente ridotta con effetto dal semestre solare immediatamente successivo alla morte.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva