Art. 123 — Esenzioni
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 settembre 1931 al 28 febbraio 1939. Leggi il testo vigente →
Sono esenti dalla imposta sul bestiame:
- a)gli animali lattanti;
- b)i cavalli ed i muli in servizio del R. Esercito e degli altri corpi armati dello Stato, delle provincie e dei comuni;
- c)gli animali introdotti nel comune per il transito, la vendita o la macellazione, purche' non vi siano trattenuti per piu' di quindici giorni.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 28 febbraio 1939 · versione 0 su Normattiva