Art. 123Esenzioni

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Sono esenti dalla imposta sul bestiame:

  • a)gli animali lattanti;
  • b)i cavalli ed i muli in servizio del R. Esercito e degli altri corpi armati dello Stato, delle provincie e dei comuni;
  • c)gli animali introdotti nel comune per il transito, la vendita o la macellazione, purche' non vi siano trattenuti per piu' di quindici giorni.

Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 28 febbraio 1939 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art123 · fonte su Normattiva