Art. 123 — Esenzioni
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Sono esenti dalla imposta sul bestiame:
- a)gli animali lattanti;
- b)i cavalli ed i muli in servizio del R. Esercito e degli altri corpi armati dello Stato, delle provincie e dei comuni;
- c)gli animali introdotti nel comune per il transito, la vendita o la macellazione, purche' non vi siano trattenuti per piu' di quindici giorni. ((d) i piccoli allevamenti familiari di pecore fino ad un massimo di sei capi)).
Testo vigente dal 28 febbraio 1939 al 11 dicembre 1960 · versione 29 su Normattiva