Art. 123 — Esenzioni
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 dicembre 1960 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Sono esenti dalla imposta sul bestiame:
- a)gli animali lattanti;
- b)i cavalli ed i muli in servizio del R. Esercito e degli altri corpi armati dello Stato, delle provincie e dei comuni;
- c)gli animali introdotti nel comune per il transito, la vendita o la macellazione, purche' non vi siano trattenuti per piu' di quindici giorni.
- d)i piccoli allevamenti familiari di pecore fino ad un massimo di sei capi. 60
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 21 ottobre 1960, n. 1371
60con decorrenza dal 1 gennaio 1961
La L. 21 ottobre 1960, n. 1371, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1961, e' abolita l'imposta, comunale sul bestiame di cui agli articoli 122, 123, 124, 125 e 126 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni".
Testo vigente dal 11 dicembre 1960 al 22 dicembre 2008 · versione 72 su Normattiva