Art. 126

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L'imposta e' ragguagliata ad un'aliquota percentuale sul valore medio di ciascuna specie di bestiame, che e' determinato di anno in anno dalla Giunta provinciale amministrativa, sentito il parere del consiglio provinciale dell'economia corporativa. L'aliquota non puo' eccedere l'uno per cento del valore predetto; e' elevata fino al due per cento per gli animali pecorini e suini, nonche' per i cavalli, muli ed asini non appartenenti alle aziende agricole.

Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 1 maggio 1948 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art126 · fonte su Normattiva