Art. 126
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L'imposta e' ragguagliata ad un'aliquota percentuale sul valore medio di ciascuna specie di bestiame, che e' determinato di anno in anno dalla Commissione provinciale di cui al precedente art. 22. L'aliquota non puo' eccedere l'uno per cento del valore predetto; e' elevata fino al due per cento per gli animali pecorini e suini, nonche' per i cavalli, muli ed asini non appartenenti alle aziende agricole. 61
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 21 ottobre 1960, n. 1371
61con decorrenza dal 1 gennaio 1961
La L. 21 ottobre 1960, n. 1371, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1961, e' abolita l'imposta, comunale sul bestiame di cui agli articoli 122, 123, 124, 125 e 126 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni".
Testo vigente dal 11 dicembre 1960 al 22 dicembre 2008 · versione 72 su Normattiva