Art. 126

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((L'imposta e' ragguagliata ad un'aliquota percentuale sul valore medio di ciascuna specie di bestiame, che e' determinato di anno in anno dalla Commissione provinciale di cui al precedente art. 22)). L'aliquota non puo' eccedere l'uno per cento del valore predetto; e' elevata fino al due per cento per gli animali pecorini e suini, nonche' per i cavalli, muli ed asini non appartenenti alle aziende agricole.

Testo vigente dal 1 maggio 1948 al 11 dicembre 1960 · versione 57 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art126 · fonte su Normattiva