Art. 127Obbligatorieta' dell'imposta; oggetto; misura

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Ferme le disposizioni degli articoli precedenti, e' obbligatoria per tutti i comuni del Regno l'applicazione di una speciale imposta su gli animali caprini appartenenti ad uno stesso proprietario ovvero a uno o piu' membri di una stessa famiglia insieme conviventi. L'imposta e' di L. 10 per ogni capo quando i capi non siano superiori a dieci; di L. 20 per ogni capo quando i capi siano oltre dieci. L'imposta non e' dovuta da chi dimostri di possedere, fra lui e i membri della sua famiglia seco lui conviventi, non piu' di tre capi. L'imposta colpisce gli animali caprini che pascolano, anche occasionalmente, nei boschi sottoposti o non ai vincoli di cui al R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, o nei terreni ricoperti da cespugli che dalla sezione agraria del consiglio provinciale dell'economia corporativa siano stati riconosciuti aventi funzioni protettive ai sensi ed agli effetti del R. decreto suddetto, anche se i boschi ed i terreni cespugliati, di cui sopra, appartengano allo stesso proprietario del bestiame. Sono esenti dall'imposta gli animali lattanti.

Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 6 aprile 1945 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art127 · fonte su Normattiva