Art. 127 — Obbligatorieta' dell'imposta; oggetto; misura
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Ferme le disposizioni degli articoli precedenti, e' obbligatoria per tutti i comuni del Regno l'applicazione di una speciale imposta su gli animali caprini appartenenti ad uno stesso proprietario ovvero a uno o piu' membri di una stessa famiglia insieme conviventi. L'imposta e' di L. 10 per ogni capo quando i capi non siano superiori a dieci; di L. 20 per ogni capo quando i capi siano oltre dieci. L'imposta non e' dovuta da chi dimostri di possedere, fra lui e i membri della sua famiglia seco lui conviventi, non piu' di tre capi. L'imposta colpisce gli animali caprini che pascolano, anche occasionalmente, nei boschi sottoposti o non ai vincoli di cui al R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, o nei terreni ricoperti da cespugli che dalla sezione agraria del consiglio provinciale dell'economia corporativa siano stati riconosciuti aventi funzioni protettive ai sensi ed agli effetti del R. decreto suddetto, anche se i boschi ed i terreni cespugliati, di cui sopra, appartengano allo stesso proprietario del bestiame. Sono esenti dall'imposta gli animali lattanti. 42
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62
42con decorrenza dal 1 gennaio 1945
Il D.Lgs. Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, ha disposto (con l'art. 20, comma 1) che "L'imposta sugli animali caprini prevista dall'art. 127 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, e' abolita". Ha inoltre disposto (con l'art. 40, comma 1) che "Per le imposte sul valore locativo, di famiglia, sul bestiame, sugli animali caprini, sui cani, sulle vetture pubbliche e private, sui domestici, sui pianoforti e sui bigliardi, di patente, di soggiorno, di licenza, per la tassa di occupazione del suolo, del soprasuolo e sottosuolo stradale e per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e lubrificanti e di tabacchi, per la tassa sulle insegne, per la tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale, le disposizioni del presente decreto avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1945".
Testo vigente dal 6 aprile 1945 al 22 dicembre 2008 · versione 49 su Normattiva