Art. 150 — Persone non comprese tra i domestici
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Non sono compresi tra i domestici: 1. i commessi, i fattorini, gli operai e i giornalieri che prestano i loro servizi esclusivamente per lavori agricoli, industriali e commerciali; 2. gli attendenti degli ufficiali del R. Esercito e degli altri corpi armati; 3. i vetturali, conducenti, sorveglianti, meccanici e mozzi delle vetture pubbliche a trazione animale o meccanica; 4. gli inservienti e custodi al servizio delle amministrazioni dello Stato, delle provincie, dei comuni e degli istituti di educazione, istruzione, assistenza e beneficenza; 5. i portinai delle private abitazioni quando servono piu' inquilini; 6. le persone addette al servizio esclusivo degli ammalati; 7. le balie.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva