Art. 16Impiego di somme

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 settembre 1931 al 13 gennaio 1933. Leggi il testo vigente →

All'art. 181 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, e' sostituito il seguente: Le somme eccedenti i bisogni ordinari dei comuni e delle provincie devono essere depositate a interesse presso le casse di risparmio postali, ovvero, con l'approvazione della G. P. A., presso casse di risparmio ordinarie di notoria solidita'. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi di Stato o garantiti dallo Stato. Le somme suddette possono tuttavia, con l'autorizzazione della G. P. A., essere impiegate nell'estinzione di passivita' onerose o nel miglioramento del patrimonio. Dell'inosservanza delle disposizioni dei primi due comma del presente articolo sono personalmente responsabili il podesta' o il preside e il segretario del comune o della provincia, nonche' il ragioniere, ove esista.

Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 13 gennaio 1933 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art16 · fonte su Normattiva