Art. 16 — Impiego di somme
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All'art. 181 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, e' sostituito il seguente: ((Le somme eccedenti i bisogni ordinari dei Comuni e delle Provincie debbono essere depositate, ad interesse, di regola presso la Cassa depositi e prestiti, le Casse di risparmio ordinarie, le Casse postali di risparmio, l'Istituto di emissione e gl'Istituti di credito di diritto pubblico. La Giunta provinciale amministrativa, sentito, l'Istituto di emissione, puo' autorizzare il deposito di dette somme anche presso altri Istituti di credito di notoria solidita'. La deliberazione della Giunta provinciale amministrativa deve essere omologata dal prefetto)). Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi di Stato o garantiti dallo Stato. Le somme suddette possono tuttavia, con l'autorizzazione della G. P. A., essere impiegate nell'estinzione di passivita' onerose o nel miglioramento del patrimonio. Dell'inosservanza delle disposizioni ((del primo e del terzo comma)) del presente articolo sono personalmente responsabili il podesta' o il preside e il segretario del comune o della provincia, nonche' il ragioniere, ove esista.
Testo vigente dal 13 gennaio 1933 al 1 aprile 1934 · versione 5 su Normattiva