Art. 179 — Quote per l'assistenza della maternita' e infanzia
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Il quarto del provento delle imposte di soggiorno e di cura previste negli articoli 169 e 172, al netto delle spese di riscossione, e' dovuto all'opera nazionale per la protezione ed assistenza della maternita' ed infanzia, ai sensi dell'art. 7 della legge 10 dicembre 1925, n. 2277.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 4 gennaio 1938 · versione 0 su Normattiva