Art. 9
[2]La Federazione provinciale:
[3]1° dirige e coordina le attivita' dei Comitati comunali di patronato di cui all'art. 11;
[4]2° provvede alla esecuzione delle disposizioni impartite, dall'Opera nazionale e al normale svolgimento dei servizi di protezione e assistenza della maternita' e della infanzia nell'ambito della provincia, dirigendo e coordinando le attivita' delle istituzioni pubbliche e private;
[5]3° segnala all'Opera nazionale le istituzioni pubbliche e private della provincia, e le persone che si rendono benemerite delle opere di assistenza della maternita' e della infanzia, riferisce periodicamente sull'andamento dei servizi, propone i provvedimenti che ritenga necessari per migliorarli e da' parere sulle domande di sovvenzione presentate dalle dette istituzioni.
Testo vigente dal 25 febbraio 1935, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva