Art. 183 — Soggetto e oggetto dell'imposta
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L'imposta di licenza e' applicata al valore locativo degli ambienti destinati ad esercizi pubblici ed e' dovuta da chiunque eserciti: 1. alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffe', o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori ed altre bevande anche non alcooliche; 2. stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture, ovvero locali di stallaggio e simili; 3. sale pubbliche per balli, per bigliardi e per altri giuochi leciti.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 20 luglio 1952 · versione 0 su Normattiva