Art. 183Soggetto e oggetto dell'imposta

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((L'imposta di licenza e' applicata al valore locativo presunto in regime di libera contrattazione degli ambienti destinati ad esercizi pubblici, ed e' dovuta, da chiunque eserciti:

  • 1)alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffe', circoli ed altri esercizi in cui si vendono o si consumano bevande anche non alcooliche;
  • 2)stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture, ovvero locali di stallaggio e simili;
  • 3)sale pubbliche per balli, per bigliardi, e per altri giuochi leciti)).

Testo vigente dal 20 luglio 1952 al 6 aprile 1968 · versione 60 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art183 · fonte su Normattiva