Art. 184 — Esercizi di vendita di bevande vinose ed alcooliche
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Agli effetti dell'applicazione dell'imposta, gli esercizi di cui al n. 1 dell'articolo precedente sono distinti in due categorie:
- a)esercizi nei quali si effettua la minuta vendita di bevande alcooliche, sia pur commista alla vendita di bevande vinose e di altri generi;
- b)esercizi nei quali si effettua la minuta vendita di bevande vinose o da sola o commista alla vendita di altri generi, con esclusione di bevande alcooliche.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 6 aprile 1968 · versione 0 su Normattiva