Art. 19 — Revisione generale degl'inventari
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Entro l'anno successivo all'entrata in vigore del presente Testo Unico i comuni e le provincie devono procedere alla revisione generale degl'inventari dei rispettivi beni, dei residui attivi e passivi, e delle imposte di cui l'ente sia gravato, allo scopo di promuovere gli eventuali sgravi e rimborsi. Devono altresi' provvedere, nel biennio successivo alla data anzidetta, alla revisione dei canoni, censi e livelli e altre prestazioni attive e passive, secondo le norme che saranno stabilite con R. decreto da emanarsi su proposta del ministro dell'Interno, di concerto coi ministri della Giustizia e delle Finanze, udito il Consiglio di Stato. Decorsi inutilmente tali termini, provvede il prefetto mediante apposito commissario a spese dei responsabili dell'inadempimento.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 1 aprile 1934 · versione 0 su Normattiva