Art. 191
[1](Art. 56, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).
[2]Le Opere e le fondazioni, che hanno per fine l'incremento degli studi superiori e l'assistenza, nelle sue varie forme, agli studenti delle Universita' e degl'Istituti d'istruzione superiore, sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.
Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva