Art. 194
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La tassa e' graduata a seconda dell'importanza della localita' ed e' applicata unicamente in base alla superficie occupata. A tale effetto le strade e le altre aree pubbliche indicate nel primo comma dell'articolo 192 sono classificate in categorie, in rapporto alla loro maggiore o minore importanza. L'elenco di classificazione e' deliberato dal podesta', sentita la commissione edilizia, o dal rettorato, ed e' pubblicato per quindici giorni all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici. E' soggetto a revisione biennale.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 24 maggio 1962 · versione 0 su Normattiva