Art. 194

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Le occupazioni sono permanenti o temporanee. Le occupazioni di durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti; tutte le altre sono temporanee. La tassa e' graduata a seconda dell'importanza della localita' ed e' applicata unicamente in base alla superficie occupata. A tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nell'articolo 192 sono classificate in categorie, in rapporto alla loro importanza. L'elenco di classificazione e' deliberato dal Consiglio comunale sentita la Commissione edilizia, o dal Consiglio provinciale ed e' pubblicato per quindici giorni all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici. 98

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507

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con decorrenza dal 1 gennaio 1994

Il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, ha disposto (con l'art. 55, comma 1) che "Sono abrogati gli articoli da 192 a 200 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni ed integrazioni, nella parte non compatibile con le norme di cui al presente capo." Ha inoltre disposto (con l'art. 81, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1994".

Testo vigente dal 24 dicembre 1993 al 22 dicembre 2008 · versione 115 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art194 · fonte su Normattiva