Art. 194
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((Le occupazioni sono permanenti o temporanee. Le occupazioni di durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti; tutte le altre sono temporanee. La tassa e' graduata a seconda dell'importanza della localita' ed e' applicata unicamente in base alla superficie occupata. A tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nell'articolo 192 sono classificate in categorie, in rapporto alla loro importanza. L'elenco di classificazione e' deliberato dal Consiglio comunale sentita la Commissione edilizia, o dal Consiglio provinciale ed e' pubblicato per quindici giorni all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici)).
Testo vigente dal 24 maggio 1962 al 24 dicembre 1993 · versione 79 su Normattiva