Art. 195
Testo-art. 195 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133))
Testo vigente dal 22 dicembre 2008, tuttora in vigore · versione 123 su Normattiva
Apro la norma…
Testo-art. 195 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133))
Testo vigente dal 22 dicembre 2008, tuttora in vigore · versione 123 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
TRIBUTI LOCALI - OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE - ART. 7 LEGGE N. 208 DEL 1962 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
E' costituzionalmente illegittimo, in relazione agli artt. 23 e 136 Cost., l'art. 7 legge 18 aprile 1962 n. 208, contenente "modifiche alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche". Tale norma - prendendo in considerazione le occupazioni di spazi ed aree pubbliche prima dell'entrata in vigore delle tariffe deliberate in base alla nuova disciplina introdotta con gli artt. 1 e 2 della legge (occupazioni alle quali, a partire dal 4 febbraio 1962, a seguito dell'intervenuta sent. n. 2 del 23 gennaio 1962 che ha dichiarato la illegittimita' costituzionale per inosservanza della riserva di legge disposta dall'art. 23 Cost., dell'art. 195 del T.U.F.L., e quale che fosse il momento anteriore o posteriore a tale data al quale risalivano non erano piu' applicabili quelle tariffe) - stabilisce che le indicate fattispecie siano sottoposte alle tariffe in vigore il 3 febbraio 1962. Queste tariffe, anche se vengono assunte a immodificabile parametro di disposizioni transitorie, non sono il frutto di un'autonoma valutazione del legislatore, ma vengono recepite cosi' come erano state determinate dagli enti locali nell'esercizio di un potere illegittimo perche' conferito senza limiti o direttive. Pertanto la norma denunziata, sotto l'aspetto di una diretta disciplina del rapporto, non ha dato vita ad una disciplina diversa, e percio' autonoma rispetto a quella divenuta inefficace, ma ha conferito vigore al precedente sistema, conservato nella sua configurazione obbiettiva, realizzando cosi' un risultato non diverso da quello che avrebbe raggiunto disponendo esplicitamente la conservazione transitoria dell'efficacia dell'art. 195 del testo unico sulla finanza locale.
Riguarda ancheart. 7 legge 208/1962
RISERVA DI LEGGE - PRESTAZIONI PERSONALI E PATRIMONIALI - IMPOSTE E TASSE - TASSA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E SOVRAIMPOSIZIONE - NATURA DI PRESTAZIONE PATRIMONIALE IMPOSTA.
urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art195 · fonte su Normattiva
Gli articoli 195 del T.U. finanza locale e 332, quinto comma, del T.U. legge com. e prov., nonostante che nella loro formulazione si usi, rispettivamente, il termine di "tassa" per l'occupazione del suolo pubblico e quello di "aumenti di imposte, tasse e contributi", appaiono sicuramente compresi nell'ambito di applicazione dell'art. 23 della Costituzione, perche' da molteplici elementi risulta che si tratta di prestazioni imposte, rispetto alle quali e' spesso del tutto irrilevante ogni manifestazione di volonta' del contribuente. Ne' sempre si puo' ravvisare nelle norme contenute negli articoli suddetti la prestazione di un'utilita' da parte dell'ente impositore, e tanto meno la sussistenza di un rapporto di equivalenza economica fra l'eventuale servizio o bene prestato al privato e la prestazione richiesta a questi, e cio' e' ancora piu' evidente quando intervengano successive sopraimposizioni, destinate in ogni caso ad alterare tale rapporto.
PRESTAZIONI PERSONALI E PATRIMONIALI - TRIBUTI LOCALI - IMPOSTE E TASSE - TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E RELATIVA SOVRAIMPOSIZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
I limiti ed i controlli che si affermano previsti nello art. 195 del T.U. per la finanza locale e nell'art. 332, quinto comma del T.U. della legge comunale e provinciale, non sono conformi al precetto costituzionale dell'art. 23 della Costituzione, in quanto non limitano il potere di imposizione del Comune, ma si risolvono nell'accertamento del presupposto di necessita' per la sovraimposizione ovvero in semplici pareri obbligatori, che non vincolano gli organi dell'amministrazione attiva. Neppure puo' essere considerato come limite sufficiente al potere di imposizione del Comune, il fabbisogno finanziario di esso, in quanto, essendo il Comune un ente a fini molteplici, il fabbisogno finanziario opererebbe con limite soltanto globale e come tale insufficiente a garantire i contribuenti delle singole imposte.
Riguarda ancheart. 332 Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.