Art. 196 — Autovetture e vetture a trazione animale da piazza
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La tassa colpisce anche le autovetture e le vetture a trazione animale da piazza, che stazionano nelle aree a cio' destinate dall'autorita' comunale, ma non puo' superare, per le prime, i due terzi della tassa annua di circolazione e, per le seconde, i due terzi del massimo dell'imposta stabilita dall'art. 141 per le vetture pubbliche di seconda categoria.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 24 maggio 1962 · versione 0 su Normattiva