Art. 196Autovetture e vetture a trazione animale da piazza

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 settembre 1931 al 24 maggio 1962. Leggi il testo vigente →

La tassa colpisce anche le autovetture e le vetture a trazione animale da piazza, che stazionano nelle aree a cio' destinate dall'autorita' comunale, ma non puo' superare, per le prime, i due terzi della tassa annua di circolazione e, per le seconde, i due terzi del massimo dell'imposta stabilita dall'art. 141 per le vetture pubbliche di seconda categoria.

Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 24 maggio 1962 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art196 · fonte su Normattiva