Art. 196 — Autovetture e vetture a trazione animale da piazza
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((La tassa puo' colpire anche le autovetture da piazza che stazionano nelle aree a cio' destinate dall'autorita' comunale, ma non puo' superare i due terzi della tassa annua di circolazione, per i Comuni delle classi A, B, C; la meta per i Comuni delle classi D, E, F; un terzo per i Comuni delle classi G, H, I)).
Testo vigente dal 24 maggio 1962 al 24 dicembre 1993 · versione 79 su Normattiva