Art. 196 — Autovetture e vetture a trazione animale da piazza
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La tassa puo' colpire anche le autovetture da piazza che stazionano nelle aree a cio' destinate dall'autorita' comunale, ma non puo' superare i due terzi della tassa annua di circolazione, per i Comuni delle classi A, B, C; la meta per i Comuni delle classi D, E, F; un terzo per i Comuni delle classi G, H, I. 98
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507
98con decorrenza dal 1 gennaio 1994
Il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, ha disposto (con l'art. 55, comma 1) che "Sono abrogati gli articoli da 192 a 200 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni ed integrazioni, nella parte non compatibile con le norme di cui al presente capo." Ha inoltre disposto (con l'art. 81, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1994".
Testo vigente dal 24 dicembre 1993 al 22 dicembre 2008 · versione 115 su Normattiva