Art. 199 — Distributori di carburanti; tassa; tariffa
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[1]Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e sottosuolo di pertinenza del comune e' dovuta una tassa unica annuale nei limiti seguenti:
[2]Parte di provvedimento in formato grafico
[3]Per l'occupazione del suolo e sottosuolo di proprieta' della provincia la tassa unica annuale non puo' superare le lire cinquanta. La tassa e' applicabile per i distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo, di capacita' non superiore ai 3000 litri. Se il serbatoio e' di maggior capacita', la tariffa viene aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento nella misura della capacita'.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 6 luglio 1933 · versione 0 su Normattiva