Art. 199Distributori di carburanti; tassa; tariffa

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[1]Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e sottosuolo di pertinenza del comune e' dovuta una tassa unica annuale nei limiti seguenti:

[2]Parte di provvedimento in formato grafico

[3]Per l'occupazione del suolo e sottosuolo di proprieta' della provincia la tassa unica annuale non puo' superare le lire cinquanta. La tassa e' applicabile per i distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo, di capacita' non superiore ai 3000 litri. Se il serbatoio e' di maggior capacita', la tariffa viene aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento nella misura della capacita'. Per i distributori di carburanti muniti di due serbatoi sotterranei la tassa, nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con riferimento alla capacita' di un solo serbatoio, che sara' quello minore nel caso che essi siano di differente capacita'. Tale tassa e' alimentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri dell'altro serbatio. Per l'occupazione temporanea del suolo fatta con carrelli mobili per la distribuzione di carburanti e lubrificanti, la tassa non puo' superare il quarto di quella prevista dal primo e secondo comma del presente articolo, quando il carrello non sia raccordato a serbatoi collocati nel suolo pubblico. Per l'impianto l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassoldo di pertinenza del Comune e' dovuta una tassa annuale nei limiti seguenti:

[4]Parte di provvedimento in formato grafico

[5]Per l'occupazione del suolo o soprassuolo di pertinenza della Provincia la tassa unica annuale e' fissata in lire cinque. 6598

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 26 luglio 1961, n. 711

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La L. 26 luglio 1961, n. 711, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La tassa unica annuale per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante a termini dell'articolo 199 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni, e' dovuta esclusivamente per la occupazione del suolo e del sottosuolo di pertinenza del Comune o della provincia effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonche' per l'occupazione del suolo per un chiosco che insista su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati".

D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507

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con decorrenza dal 1 gennaio 1994

Il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, ha disposto (con l'art. 55, comma 1) che "Sono abrogati gli articoli da 192 a 200 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni ed integrazioni, nella parte non compatibile con le norme di cui al presente capo." Ha inoltre disposto (con l'art. 81, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1994".

Testo vigente dal 24 dicembre 1993 al 22 dicembre 2008 · versione 115 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art199 · fonte su Normattiva