Art. 199 — Distributori di carburanti; tassa; tariffa
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[1]Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e sottosuolo di pertinenza del comune e' dovuta una tassa unica annuale nei limiti seguenti:
[2]Parte di provvedimento in formato grafico
[3]Per l'occupazione del suolo e sottosuolo di proprieta' della provincia la tassa unica annuale non puo' superare le lire cinquanta. La tassa e' applicabile per i distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo, di capacita' non superiore ai 3000 litri. Se il serbatoio e' di maggior capacita', la tariffa viene aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento nella misura della capacita'. ((Per i distributori di carburanti muniti di due serbatoi sotterranei la tassa, nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con riferimento alla capacita' di un solo serbatoio, che sara' quello minore nel caso che essi siano di differente capacita'. Tale tassa e' alimentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri dell'altro serbatio. Per l'occupazione temporanea del suolo fatta con carrelli mobili per la distribuzione di carburanti e lubrificanti, la tassa non puo' superare il quarto di quella prevista dal primo e secondo comma del presente articolo, quando il carrello non sia raccordato a serbatoi collocati nel suolo pubblico. Per l'impianto l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassoldo di pertinenza del Comune e' dovuta una tassa annuale nei limiti seguenti:
[4]Parte di provvedimento in formato grafico
[5]Per l'occupazione del suolo o soprassuolo di pertinenza della Provincia la tassa unica annuale e' fissata in lire cinque)).
Testo vigente dal 6 luglio 1933 al 24 agosto 1961 · versione 8 su Normattiva